Superata la fase della mobilità, i docenti sono in attesa che sia emanata l’O.M. volta a regolamentare le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni al fine di consentire loro di ottenere un incarico temporaneo nell’ambito della provincia o in una provincia diversa da quella di titolarità nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente.
Alla luce dei vincoli previsti dalla normativa, non possono fare domanda di assegnazione provvisoria i docenti che si trovano nel vincolo triennale e che non beneficiano di alcuno dei motivi di deroga o precedenza o che sono stati
trasferiti d’ufficio per incompatibilità con la scuola o con la sede per la scuola o la sede dalla quale è stato trasferito.
I docenti che dovessero essere nelle condizioni di non beneficiare di alcuna possibilità per fare domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzazione, possono beneficiare della procedura prevista dall’art. 47 del CCNL/scuola che consente ai docenti di ruolo di poter accettare supplenze annuali non solo nella stessa provincia di titolarità, ma anche per altre province o per altre regioni per insegnare in altre classi di concorso o in altro grado di scuola o in altra tipologia di posto.
I docenti di ruolo possono accettare, senza vincoli provinciali, secondo le disposizioni dell’art. 47 del CCNL/istruzione, rapporto di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore a un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
Il docente di ruolo che intende usufruire della suddetta possibilità di avvicinamento alla famiglia, utilizzando la procedura prevista dall’art. 47 deve:
• Presentare domanda per le supplenze per una classe di concorso o tipologia di posto diversa rispetto a quella di titolarità;
• Dare la disponibilità soltanto per posti interi e per l’intero anno scolastico o almeno fino al 30 giugno.
Ottenuta la supplenza, presentare la domanda di aspettativa senza assegni nella scuola di titolarità per l’intera durata della supplenza, fermo restante che mantiene a titolarità nella stessa scuola per un massimo di tre anni scolastici.
Per i docenti di ruolo che dovessero optare per la procedura prevista dall’ART. 47, devono sapere che l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.