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Quantificazione e ripartizione dei distacchi e permessi sindacali

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Il contratto, che sostituisce quello sottoscritto in data 26 settembre 2008, si applica ai dipendenti di cui all’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, tra cui, quindi, le istituzioni scolastiche, le Afam e le Università.
Il contingente complessivo previsto dal Ccnq del 26 settembre 2008 viene ridotto sulla base delle percentuali previste dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 23 febbraio 2009, che aveva, com’è noto, stabilito la revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche. 
 
Distacchi sindacali
Il contingente utilizzabile nei vari comparti, pari a n. 2.465 distacchi, è ridotto del 15% a decorrere dal 1° luglio 2009 ed è quantificato in 1.313.
Relativamente alla problematica inerente l’insufficienza di prerogative sindacali per l’area V, e, quindi, per i dirigenti scolastici, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 14506/2007, si utilizzeranno anche 5 distacchi del Comparto Scuola che verranno ceduti a seguito della sottoscrizione del prossimo Ccnq di distribuzione delle prerogative sindacali della dirigenza. Pertanto, il suddetto contingente sarà pari a 1.308 distacchi, limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali.
 
Permessi sindacali
Anche i permessi sindacali subiscono una riduzione del 15% sempre a decorrere dal 1° luglio 2009: dai 90 minuti per dipendente in servizio previsti dal Ccnq ai 76 minuti e 30 secondi.
Tali permessi spettano:
• alle RSU nella misura di 25 minuti e 30 secondi per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l’amministrazione;
• alle organizzazioni sindacali rappresentative nella misura di n. 51 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio.
Questi ultimi permessi possono essere utilizzati, a livello nazionale, in forma cumulata nella misura massima del 37% della quota a disposizione, percentuale che per il Comparto Scuola è elevata di un ulteriore 16%.
La percentuale dei permessi da utilizzarsi in forma cumulata dovrà essere comunicata dalle OO.SS. all’ARAN a mezzo raccomandata a.r., o raccomandata a mano. Il mancato invio comporta l’automatica rinuncia all’utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.
La quantificazione dei permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata viene effettuata dall’Aran. Per il Comparto Scuola, ai soli fini di detto calcolo, si continuerà a tener conto anche del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
 
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali si riduce a 196.213 ore.
 
Procedura per il Comparto Scuola
La procedura per l’utilizzo dei distacchi nel Comparto Scuola è la seguente:
• esclusivamente per l’a.s. 2009/2010, le organizzazioni sindacali hanno avuto la possibilità di comunicare al Miur le richieste di distacco e permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale entro il 30 luglio 2009 (la scadenza normale è il 30 giugno di ogni anno);
• le variazioni dei distacchi rispetto al D.M. 23 febbraio 2009 saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione scolastica e attivati con l’entrata in vigore del CCNQ;
• le cessazioni dei distacchi a seguito della diminuzione dei contingenti decorreranno dal giorno successivo all’entrata in vigore del CCNQ e, per i docenti, dal 1° settembre 2009, senza interruzione dell’anzianità di servizio.
Il termine del 30 giugno di ogni anno può essere oltrepassato per il personale nei cui confronti non esistono vincoli connessi alla continuità dell’attività didattica, ovviamente quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
 
Cambiamento soggetti sindacali rappresentativi
In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività, la fruizione delle prerogative sindacali, esclusi i distacchi, i permessi cumulati e i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari, resta in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi.
 
Trasmissione comunicazioni alla Funzione Pubblica e alle OO.SS.
Entro due giorni lavorativi dall’adozione dei provvedimenti di autorizzazione, le amministrazioni devono inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica, le comunicazioni concernenti la fruizione di distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti, utilizzando la funzionalità GEDAP.
Ogni trimestre dovranno comunicare alle associazioni sindacali il numero delle ore di permesso utilizzate ed, in caso di superamento del contingente, l’amministrazione dovrà informarne immediatamente l’organizzazione sindacale interessata.
Semestralmente il Dipartimento della Funzione Pubblica comunicherà alle OO.SS. i dati riguardanti il monte ore dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.
Le informazioni trasmesse tramite GEDAP diventano definitive dopo 30 giorni lavorativi dalla comunicazione alle associazioni sindacali dei dati a consuntivo e non potranno subire variazioni successivamente all’avvio, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della prevista procedura di recupero.
 
Esaurimento contingenti
Non potranno essere autorizzate alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito le OO.SS. che, nell’anno di riferimento, abbiano esaurito il contingente dei permessi a disposizione,
Qualora le associazioni sindacali risultino avere utilizzato comunque più permessi rispetto alla quota loro spettante nell’anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l’amministrazione compenserà l’eccedenza nell’anno immediatamente successivo, detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso.
 
Responsabile del procedimento
Le amministrazioni sono tenute ad individuare il responsabile del procedimento dell’invio dei dati, la cui mancata trasmissione entro i termini previsti costituisce infrazione disciplinare per il responsabile del procedimento, fatte salve eventuali responsabilità contabili e patrimoniali.
Infine, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso le amministrazioni che concedono ulteriori permessi una volta superato il monte ore a disposizione delle singole OO.SS.