A partire dall’anno scolastico 2026/2027, per effetto dell’attuazione dell’articolo 51 della Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, l’accesso al Registro elettronico anche per i docenti dovrebbe avvenire tramite identità digitale.
È utile ricordare che l’articolo 51, comma 8, della Legge 2 dicembre 2025, n. 182 ha di fatto integrato, con una interessante modifica, l’articolo 7, comma 31, del D.L. 95/2012 precisando espressamente che i docenti nell’adottare i Registri Online delle istituzioni scolastiche vi accederanno tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE).
È importante sottolineare che il registro elettronico contiene dati personali estremamente sensibili degli studenti. Nel Registro Online vengono memorizzati i voti, le assenze, le note disciplinari, le comunicazioni riservate, le informazioni sanitarie (allergie, certificazioni DSA/BES) e altri dati riferiti agli studenti minorenni e in alcuni casi maggiorenni. Al fine di proteggere al massimo questi dati sensibili, si è deciso di attuare la legge n.182 del 2 dicembre 2025 e quindi aumentare il livello di sicurezza per l’accesso all’interno del Registro elettronico.
L’autenticazione con SPID e CIE, come specificato dal gruppo Spaggiari, introduce un livello di sicurezza incomparabilmente superiore: autenticazione a due fattori, credenziali certificate e verificate, impossibilità di accesso con credenziali rubate o indovinate. Per una scuola che gestisce quotidianamente i dati personali di centinaia o migliaia di minori, questo salto qualitativo nella protezione è un dovere, prima ancora che un obbligo.
Non è consentito dalla legge firmare e compilare il registro elettronico prima o dopo la lezione, in quanto la firma sul registro di classe è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti, e che quindi deve poter essere espletato in classe durante l’ora di lezione.
In buona sostanza il docente deve firmare digitalmente, registrare le assenze degli alunni, mettere i voti delle valutazioni scritte e orali in tempo reale, compilando il registro di classe e quello personale della materia, proprio per il fatto che la legge impone al pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, di documentare tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell’insegnante sono quelli che accadono nella classe durante la lezione.
I docenti che non compilano il registro online in tempo reale, ma annotano nella loro agenda personale l’attività svolta durante la lezione, comprese le assenze e la giustificazione delle assenza o dei ritardi, pensando di caricare i dati sul registro online in un secondo momento, commettono un errore procedurale, scusabile soltanto se la scuola non è attrezzata di una linea internet sempre funzionante o se la scuola non fornisce ai docenti il pc o il tablet per potere collegarsi al registro online.
Per i docenti che vengono scoperti a non compilare il registro elettronico in tempo reale può scattare la sanzione disciplinare che nei casi più gravi può sconfinare ad essere un reato del codice penale, in quanto, come abbiamo detto il registro di classe è un atto amministrativo ufficiale da tenere aggiornato in tempo reale.