Per l’appuntamento con “L’avvocato risponde”, Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico insieme all’avvocato Salvatore Spataro, socio SIDELS, hanno affrontato il tema della ricostruzione di carriera per il personale scolastico, ovvero docenti e personale ATA, escluso il personale dirigenziale.
Il contenzioso legale in materia di ricostruzione di carriera persegue un duplice obiettivo, ciascuno con proprie implicazioni in termini di prescrizione, aspetto cruciale in ogni azione giudiziaria.
Il primo e fondamentale obiettivo è quello di collocarsi in una migliore e più vantaggiosa posizione stipendiale per il futuro. Questo implica il riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo svolti dal dipendente, sia docente che ATA, al fine di garantirgli la corretta collocazione nella fascia stipendiale o “gradone” retributivo a cui avrebbe avuto diritto sin dall’inizio. L’importanza di questo aspetto è stata sottolineata dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito un elemento di primaria importanza: la modifica dello status giuridico ed economico del dipendente per il futuro, derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, è un diritto ritenuto imprescrittibile. Ciò significa che la richiesta di una migliore classificazione economica del proprio stipendio per il futuro, basata sull’anzianità pregressa, può essere avanzata in qualsiasi momento, senza limiti temporali, garantendo una progressione stipendiale corretta d’ora in avanti.
Il secondo obiettivo del contenzioso mira invece a verificare l’esistenza di crediti stipendiali pregressi. Se l’amministrazione avesse correttamente applicato fin da subito il principio della sommatoria algebrica dei servizi (o la valutazione integrale, come stabilito dalla giurisprudenza), il dipendente sarebbe stato collocato in una fascia stipendiale più alta dal momento dell’assunzione in ruolo. Questa errata o insufficiente collocazione iniziale genera un credito per le differenze retributive non percepite negli anni passati. Per il recupero di questi crediti, ovvero le somme arretrate, la normativa prevede la prescrizione ordinaria dei crediti retributivi, che è quinquennale. Questo significa che il dipendente può richiedere il pagamento delle differenze stipendiali maturate solo negli ultimi cinque anni precedenti alla data di instaurazione del giudizio.
Esiste ancora una certa oscillazione nella giurisprudenza riguardo al momento esatto da cui far decorrere questo termine di prescrizione quinquennale. Nonostante ciò, è certo che i tribunali terranno sempre conto della prescrizione quinquennale nel determinare l’ammontare degli arretrati eventualmente dovuti. Pertanto, mentre il diritto a una corretta collocazione stipendiale per il futuro è una richiesta permanente, il recupero delle somme maturate nel passato è soggetto a un limite temporale ben definito, rendendo opportuna una tempestiva azione per massimizzare il recupero degli arretrati.