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Rientro a scuola, in questi giorni il Ds nomina i tutor dei docenti che svolgono l’anno di formazione e prova

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Partiamo dall’inizio: chi è tenuto a fare l’anno di formazione e prova? Secondo quanto stabilisce il Decreto Ministeriale n. 226 del 16 agosto scorso sono tenuti ad effettuare, il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:

a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
d. i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.

Chi è e cosa fa il tutor?

Sempre il DM 226 stabilisce che proprio in questo periodo dell’anno, a inizio scuola, il dirigente nomini il o i tutor responsabili di guidare il percorso verso l’immissione in ruolo dei docenti interessati. Ecco cosa stabilisce la norma:

  1. All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti in servizio presso l’istituto. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente tutor segue al massimo tre docenti in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.
  2. Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti in periodo di prova a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.
  3. Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor il possesso di uno o più tra i titoli previsti per la designazione dei docenti tutor per i percorsi di abilitazione previsti dalla normativa vigente e il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale.
  4. Il docente tutor accoglie il docente in periodo di prova nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all’articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.
  5. All’attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell’ambito delle risorse assegnate all’istituzione scolastica per il Miglioramento dell’Offerta formativa; al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell’attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.

Altre informazioni sull’anno di formazione e prova

Il servizio

Come abbiamo anticipato, il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche, durante le quali il docente in prova verrà guidato da un tutor dello stesso istituto.

La formazione

Oltre alle ore spese in classe come servizio il docente neoassunto dovrà anche formarsi per un totale di 50 ore, così organizzate:

  • incontri propedeutici e di restituzione finale, 6 ore;
  • laboratori formativi, 12 ore;
  • attività di osservazione in classe, 12 ore;
  • formazione on-line, 20 ore.

Il colloquio del Comitato di valutazione

A conclusione dell’anno scolastico, il Comitato di valutazione dovrà esprimere un parere sul candidato nell’ambito di un colloquio relativo alle attività svolte e al portfolio professionale, la cui documentazione dovrà essere preventivamente consegnata al preside e al Comitato stesso, almeno cinque giorni prima del colloquio.

Test finale

Il Comitato, durante il colloquio, verifica le competenze pedagogico-didattiche del docente attraverso un test finale che consiste nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor e nella relazione del dirigente scolastico. In altre parole, la valutazione è effettuata da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.

Il percorso di formazione e periodo di prova annuale in servizio è finalizzato oltre che ad accertare la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente, anche a verificare la padronanza degli standard professionali con riferimento ai seguenti ambiti, propri della professione docente:

a. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico – didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

b. possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;

c. possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e
valutazione;

d. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione
docente;

e. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Ad esempio, durante il colloquio è valutata la capacità collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l’abilità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica.

Valutazione positiva

In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. I docenti che ottengono una valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e un giudizio positivo nella prova disciplinare vengono assunti con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio e confermati in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato

Valutazione negativa

In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi. In sintesi, in caso di valutazione negativa del percorso formazione e prova, il percorso stesso si ripete; in caso di valutazione negativa della prova disciplinare è prevista la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformazione del contratto a TI.