È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 144 del 7 agosto (Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione), il cosiddetto Decreto PA. All’interno del decreto ci sono alcune disposizioni che hanno a che fare con la scuola.
Il testo estende agli anni scolastici 2026/27 e 2027/28 la possibilità, per gli istituti paritari, di considerare abilitati anche i docenti privi del titolo che abbiano insegnato per almeno tre anni negli ultimi dieci, anche non consecutivi. La misura consentirebbe alle scuole di mantenere uno dei requisiti necessari per conservare la parità scolastica.
È inoltre previsto che gli insegnanti che superano l’anno di formazione e prova non vengano automaticamente esclusi dalle graduatorie dei concorsi ordinari.
Il cambiamento introdotto dal decreto-legge (all’Articolo 5, comma 2) va a modificare direttamente l’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riscrivendo le regole di permanenza nelle graduatorie per i docenti che ottengono la conferma in ruolo.
Ecco cosa cambia in concreto rispetto al passato:
Cosa comporta questa differenza? Mentre in passato l’immissione e la conferma in ruolo determinavano la decadenza del docente da qualsiasi altra graduatoria in cui era inserito, con questa riforma il docente mantiene intatto il proprio diritto a rimanere iscritto nelle graduatorie dei concorsi ordinari. Viene invece comunque cancellato dalle graduatorie ad esaurimento, da quelle d’istituto e dalle altre tipologie di graduatorie concorsuali (ad esempio quelle straordinarie o non ordinarie).