Sono pervenute alcune segnalazioni da parte di docenti ancora impegnati nell’anno di formazione e prova che risultano, al tempo stesso, vincitori del concorso PNRR3 ed iscritti nella relativa graduatoria di merito, preoccupati dal meccanismo che prevede la cancellazione da tutte le graduatorie in cui si è inseriti, in seguito al superamento dell’anno di prova.
Essi temono che una volta superato l’anno di prova, anche se l’assunzione a tempo indeterminato dovesse essere effettuata non subito ma l’anno successivo, o comunque entro i termini di validità della graduatoria, intervenga in automatico la cancellazione da tutte le altre graduatorie concorsuali in cui l’interessato sia inserito, anche se successivamente alla prima individuazione, così perdendo la possibilità di essere immesso in ruolo per altra procedura.
A fronte di questa legittima preoccupazione, appare opportuno fare chiarezza, partendo dal dato normativo.
Il D.Lvo 59/2017 prevede che i vincitori di concorso su posto comune, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo, mentre i vincitori di concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento sottoscrivono un contratto annuale di supplenza e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale; una volta conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.
La norma specifica che in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
In caso di superamento del test finale in esito all’anno di prova il docente è quindi cancellato da tutte le altre graduatorie.
La disposizione in questione va tuttavia necessariamente collegata, quanto ai suoi effetti, ossia la cancellazione da tutte le altre graduatorie, all’effettiva immissione in ruolo, e non già al solo superamento dell’anno di prova.
Invero, diretta conseguenza del superamento dell’anno di formazione e prova è la conferma in ruolo che, come noto, ha decorrenza dal 1° settembre con l’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui si è svolto il periodo di prova.
Conseguentemente, ed a nostro parere è questa l’unica possibile lettura che non esponga a dubbi di legittimità la norma, finché non intervenga la conferma in ruolo, non può determinarsi la cancellazione da tutte le altre graduatorie in cui il docente risulta inserito.
Attesa infatti la finalità del meccanismo della cancellazione, ossia quella di garantire la certezza della copertura di quel posto messo a concorso, può ragionevolmente farsi scattare il meccanismo della cancellazione dalle altre graduatorie solo in seguito al perfezionamento dell’immissione in ruolo, ossia dal momento della conferma in ruolo che, come detto, decorre dal 1° settembre, quindi dall’anno scolastico successivo a quello in cui si è svolto il periodo di formazione e prova.
Ne consegue, che fino al consolidamento dell’assunzione a tempo indeterminato con la conferma in ruolo, non dovrebbe determinarsi la cancellazione automatica dalle altre graduatorie nelle quali il docente è inserito, con la possibilità quindi di accettare l’assunzione a tempo indeterminato da altra graduatoria.
Quindi, anche se nel corso dell’a.s. 2025/2026 il docente abbia svolto l’anno di formazione e prova e lo abbia superato, non essendo ancora stato confermato in ruolo, fino al 1° settembre potrebbe ancora essere destinatario di una nuova proposta di assunzione a tempo indeterminato da un’altra graduatoria nella quale risulta utilmente collocato.