Il docente X che nella mobilità 2025/2026 aveva ottenuto il passaggio di ruolo all’interno della sua provincia di titolarità, ci chiede: “Posso rientrare nel mio precedente ruolo? Al mio sindacato hanno detto che non è possibile e che devo obbligatoriamente restare in questo mio attuale ruolo“. Il rientro al precedente ruolo, all’interno della provincia di ex titolarità e in caso di disponibilità di posti, è possibile farlo in modo molto semplice.
Al docente X rispondiamo che ai sensi dell’art. 515, del D.lgs. n.297 del 16 aprile 1994 il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo può, a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza nell’ambito della provincia di precedente titolarità con effetto dall’anno scolastico successivo. Quindi il docente X che nel 2024/2025 era titolare alla primaria nelle provincia A, poi ha ottenuto il passaggio di ruolo alla secondaria nella provincia B per l’anno 2025/2026, può fare richiesta di rientro per l’anno 2026/2027 alla primaria per la provincia A. Tale richiesta va presentata al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova.
Il provvedimento di restituzione è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità
all’esito delle operazioni di mobilità, ed a condizione che il docente non presenti domanda di mobilità;
il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.
In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.
Questo oltre ad essere specificato nel CCNI mobilità 2025-2028, viene ricordato anche nell’OM n.43 del 12 marzo 2026, all’art. 3 comma 4, riferita alla mobilità 2026/2027.
Il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo e intende richiedere la restituzione al
ruolo di provenienza ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del CCNI, dovrà presentare la domanda
al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente
rispetto alla provincia di precedente titolarità.
La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal Codice
dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). I docenti di cui al citato articolo 7,
comma 4 devono presentare domanda entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo
per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità per il ruolo di provenienza,
esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e
prova. Quindi nel caso di un rientro per l’anno 2026/2027 come accade al docente X, la domanda deve essere inviata all’ufficio scolastico della provincia A, tramite PEC, entro e non oltre il 22 aprile 2026.
Il provvedimento di restituzione è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità
all’esito delle operazioni di mobilità, ed a condizione che il docente non presenti domanda di
mobilità; il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso
di permanenza nel ruolo di provenienza.
In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di
provenienza.