BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
16.03.2026

Rientro al precedente ruolo per il docente che aveva ottenuto il passaggio di ruolo. Chiarimenti.

Il docente X che nella mobilità 2025/2026 aveva ottenuto il passaggio di ruolo all’interno della sua provincia di titolarità, ci chiede: “Posso rientrare nel mio precedente ruolo? Al mio sindacato hanno detto che non è possibile e che devo obbligatoriamente restare in questo mio attuale ruolo“. Il rientro al precedente ruolo, all’interno della provincia di ex titolarità e in caso di disponibilità di posti, è possibile farlo in modo molto semplice.

Normativa sul rientro al vecchio ruolo

Al docente X rispondiamo che ai sensi dell’art. 515, del D.lgs. n.297 del 16 aprile 1994 il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo può, a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza nell’ambito della provincia di precedente titolarità con effetto dall’anno scolastico successivo. Quindi il docente X che nel 2024/2025 era titolare alla primaria nelle provincia A, poi ha ottenuto il passaggio di ruolo alla secondaria nella provincia B per l’anno 2025/2026, può fare richiesta di rientro per l’anno 2026/2027 alla primaria per la provincia A. Tale richiesta va presentata al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova.
Il provvedimento di restituzione è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità
all’esito delle operazioni di mobilità, ed a condizione che il docente non presenti domanda di mobilità;
il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.
In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.

Questo oltre ad essere specificato nel CCNI mobilità 2025-2028, viene ricordato anche nell’OM n.43 del 12 marzo 2026, all’art. 3 comma 4, riferita alla mobilità 2026/2027.

Modalità e tempi di richiesta

Il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo e intende richiedere la restituzione al
ruolo di provenienza ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del CCNI, dovrà presentare la domanda
al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente
rispetto alla provincia di precedente titolarità.
La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal Codice
dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). I docenti di cui al citato articolo 7,
comma 4 devono presentare domanda entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo
per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità per il ruolo di provenienza
,
esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e
prova. Quindi nel caso di un rientro per l’anno 2026/2027 come accade al docente X, la domanda deve essere inviata all’ufficio scolastico della provincia A, tramite PEC, entro e non oltre il 22 aprile 2026.
Il provvedimento di restituzione è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità
all’esito delle operazioni di mobilità, ed a condizione che il docente non presenti domanda di
mobilità; il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso
di permanenza nel ruolo di provenienza.
In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di
provenienza.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate