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Rilevazione assenze: per il 2010 riguarderà anche il personale a tempo determinato

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Con la nota prot.n. 176 del 22 gennaio 2010 il Miur illustra le nuove funzionalità previste per quest’anno per quanto concerne la rilevazione delle assenze del personale docente e ATA, che non riguarderà, quindi, come in passato, solo il personale a tempo indeterminato, ma sarà esteso anche ai lavoratori a tempo determinato.

 
Resta, invece, ferma la cadenza mensile dell’invio dei dati, che, come di consueto, dovrà avvenire entro e non oltre le prime due settimane utili del mese successivo a quello di riferimento, accedendo al portale SIDI – nell’area “Rilevazioni sulle Scuole” – voce “Assenze del Personale”.
La funzione di “Acquisizione Dati” per la rilevazione relativa al mese di gennaio sarà attiva dal 2 febbraio 2010 al 15 febbraio 2010.
Nella scheda di rilevazione sarà necessario indicare le seguenti tipologie di assenza:
1.       assenze per malattia retribuite: somma di tutti i giorni di assenza per malattia retribuita effettuati nel mese di riferimento dal personale in servizio (esclusi domenica e festivi, inclusi il sabato o il giorno libero). La malattia comprende la grave patologia, il ricovero e l’ infortunio;
2.       assenze per malattia non retribuite: somma di tutti i giorni di assenza per malattia non retribuita effettuati nel mese di riferimento dal personale in servizio. Il conteggio si effettua come per le assenze per malattia retribuite.
3.       eventi: periodi di assenza per malattia (retribuita e non retribuita) superiori a 10 giorni lavorativi consecutivi. Se l’evento inizia e termina nell’arco di un solo mese, viene contato nel mese stesso; se, invece, l’evento si distribuisce su più mesi di uno stesso anno solare, esso viene contato in un solo mese che, per convenzione, è il secondo. Se, infine, l’evento si distribuisce a cavallo di due anni solari esso si conta una volta per ciascun anno solare. I giorni che costituiscono l’evento devono essere comunque inclusi mensilmente nei giorni di assenza per malattia di cui sopra.
4.       assenze Legge 104/92: somma delle assenze legate alla fruizione dei 3 giorni mensili per se stessi, per parenti o affini;
5.       assenze retribuite (maternità, congedo parentale e malattia figlio): somma dei giorni di permesso retribuiti totalmente o parzialmente. Vengono rilevati per sesso. Anche in questo caso si escludono le domeniche ed i giorni festivi, mentre vanno conteggiati il sabato o il giorno libero;
6.       assenze per formazione: giorni utilizzati per la formazione, per esempio i permessi per motivi di studio (150 ore) qualora usufruiti per l’orario dell’intera giornata;
7.       altre assenze retribuite / permessi retribuiti: giorni di assenza retribuiti per qualsivoglia altro motivo non contemplato nei punti precedenti. Non vengono conteggiate le assenze del personale ATA effettuate per “riposo compensativo”;
8.       assenze per sciopero: giornate di assenza per sciopero;
9.       altre assenze non retribuite: giorni di assenza non retribuiti (esempio: assenza ingiustificata, permessi senza retribuzione, l’aspettativa senza retribuzione).
Oltre alle assenze, è necessario indicare il numero dei dipendenti in servizio, presso l’istituzione scolastica in cui si effettua la rilevazione. Il conteggio va effettuato tenendo presente che:
·         per i dipendenti in aspettativa senza retribuzione, si contano solo i giorni di assenza per aspettativa, ma si escludono le persone fisiche dal numero dei dipendenti;
·         il docente con orario settimanale distribuito su più scuole viene contato solo nella scuola ove è titolare;
·         il docente, titolare presso un’altra scuola, ma con assegnazione provvisoria presso l’Istituzione scolastica oggetto della rilevazione, va conteggiato nel numero totale dei dipendenti della sede ove presta servizio;
·         il docente che, inidoneo per motivi di salute, svolga un’attività assimilata a quella del personale ATA, andrà conteggiato nella scheda relativa al personale ATA;
·         il dipendente a tempo indeterminato utilizzato su un altro ruolo, con un contratto a tempo determinato, va conteggiato ugualmente nel numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l’Istituzione scolastica ove effettivamente presta servizio.