Home Alunni Scrutini ed esami, reclami e contenziosi: corretta gestione della documentazione

Scrutini ed esami, reclami e contenziosi: corretta gestione della documentazione

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Cosa fare in caso di reclami o contenziosi delle famiglie relativi agli esisti di scrutini ed esami?

L’U.S.R. per la Toscana ha fornito in proposito utili chiarimenti per la buona gestione dei processi e la produzione della relativa documentazione.

In particolare, in un’apposita tabella sottostante sono riassunti, a titolo esemplificativo, i principali documenti che devono essere particolarmente curati e che devono essere trasmessi all’Avvocatura dello Stato nel caso venga proposto ricorso al TAR:

TIPO DI DOCUMENTO
1 i registri personali dei docenti riferiti alla posizione dell’alunno (con gli omissis su tutti gli altri alunni);
2 le parti del registro di classe in cui sono annotati i comportamenti rilevanti dell’alunno tenuti in considerazione per la valutazione finale (ove, nell’anno, si siano poste questioni di disciplina, oltreché di profitto);
3 i verbali dei consigli di classe in cui si è discusso dell’alunno (con gli omissis consueti per le parti che non riguardano tale aspetto);
4 gli interventi individualizzati che sono stati svolti o l’indicazione e le ragioni del mancato svolgimento;
5 le comunicazioni alla famiglia;
6 i criteri precedentemente adottati dal Collegio da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale (c. 1 art. 6 dell’O.M. 92/2007);
7 le proposte di voto e giudizi motivati della proposta di voto dei singoli docenti (c. 2 art. 6 dell’O.M. 92/2007);
8 i criteri preventivamente stabiliti in base ai quali il Consiglio di Classe ha proceduto alla valutazione delle possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero;
9 per la secondaria di secondo grado (3°, 4° e 5° anno) gli elementi aggiuntivi (già previsti dalll’art. 11,comma 2, del DPR n. 323/1998 s.m.i.) effettivamente individuati per lo studente in oggetto, che, in caso di ammissione alla classe successiva, avrebbero concorso all’interno della fascia di oscillazione stabilita dalla media dei voti, alla determinazione del credito scolastico;
10 il monte ore annuo effettivamente svolto dallo studente, il suo piano annuo personalizzato, le deroghe alla frequenza minima stabilite dal collegio dei docenti;
11 (solo in caso di non promozione agli esami) i criteri di correzione e di valutazione formati alla prima riunione della commissione di esame o in ogni caso stabiliti e verbalizzati prima dell’inizio delle correzioni;
12 (solo in caso di non promozione agli esami) i verbali delle correzioni e delle valutazioni delle prove scritte e del colloquio;
13 (solo in caso di non promozione agli esami) il documento dell’esito dello scrutinio pubblicato all’albo;
14 ogni altro documento utile in ragione del contenuto dell’impugnazione.