BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
23.04.2026

Scuola, gli scioperi di maggio inevitabili e condivisibili: i collegi dei docenti sui nuovi istituti tecnici “dovranno attenersi”

Epilogo inevitabile, quello a cui si sta assistendo da parte delle forze sindacali, dello stato di agitazione prima e la dichiarazione di sciopero del personale scolastico dopo (forse anche più di uno a maggio) in risposta alla “Riforma degli Istituti Tecnici”, voluta prima con il decreto legislativo n. 144 del 23/09/2022 e successivamente adottata con il decreto ministeriale n. 29/2026 per effetto del decreto legge n. 45 del 07/04/2025. Risposta sindacale inevitabile che legittimamente sostiene alcune rivendicazioni condivisibili sul piano procedurale, oltre che sul fronte occupazionale. Anche perché, nonostante la lunga gestazione (quasi 4 anni) e le gravi criticità rilevate da più parti, per ultimo anche il CSPI nel parere del 10/04/2026, nulla è cambiato rispetto all’impianto legislativo iniziale.

Semmai, il ministero dell’Istruzione e del Merito procede con scelte “estemporanee”, a mio avviso non condivisibili, perché ispirate non da un progetto con finalità qualitative (che in tal caso sarebbero state almeno giustificate) ma solo atte a coprire effetti sugli organici.

Leggendo i vari decreti, le note, ed infine la circolare 1397 del 19/03/2026 (Indicazioni operative per l’attuazione della riforma), per gli organici di Istituto per il primo anno (estensibile, forse?) anche al secondo anno, si rimane basiti.

Eppure la volontà del legislatore trasfusa nel decreto legislativo n. 144 era pregevole, tanto da fare sperare in un rilancio vero (tanto decantato) dell’Istruzione Tecnica. Fra i tanti obiettivi era chiaro e forte il richiamo all’autonomia scolastica ed alla facoltà di creare “curvature” formative aderenti ai territori di riferimento.

Cosa è rimasto di ciò: nulla! Anzi, si è aspettato fino ad aprile (manca l’ufficialità) per imporre alle scuole un organico le cui classi di concorso da assegnare al “curriculo flessibile” le ha già stabilite il Ministero.

Le scuole hanno dovuto solo adeguarsi. Anche senza le previste delibere degli organi collegiali (inutili visto il diktat) e contravvenendo alle norme vigenti a cui spesso la stessa amministrazione, e non solo, ha fatto riferimento per sanzionare i comportamenti dei Dirigenti Scolastici in quanto ritenuti lesivi delle competenze proprie degli organi collegiali.

Eppure nel decreto 29/2026, di adozione della “revisione dell’assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici”, si legge, fra le finalità, “implementazione della connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento”, “Le istituzioni scolastiche possono ulteriormente caratterizzare l’offerta formativa per lo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze e i fabbisogni formativi espressi dal territorio attraverso l’utilizzo delle quote di autonomia e di flessibilità previste dall’Allegato 2-ter, par. 2, lett. a) e b) del decreto legge n. 144/2022, e dalla quota del curricolo a disposizione della scuola”, “utilizzare le quote di autonomia e flessibilità per il potenziamento dello studio delle lingue straniere”. E non aggiungo altro a questi tre aspetti certamente qualificanti rispetto alla riforma “ipotizzata” ai fini del rilancio dell’Istruzione Tecnica.

Peccato però che nella circolare n. 1397/2026 leggiamo:

  • l’utilizzo della quota del curricolo che la norma affida alle loro autonome determinazioni (alle scuole) per la riprogettazione dei percorsi in coerenza con il PECUP del decreto legge 45/2025;
  • nel primo biennio l’utilizzo della quota del curricolo a disposizione delle scuole (66 ore) debba tener conto di alcuni elementi imprescindibili, al fine di garantire il mantenimento degli organici;
  • per le scienze sperimentali, tale insegnamento sarà affidato nella stessa classe a più docenti di diverse classi di concorso (spezzando l’unitarietà della disciplina: chi valuterà?);
  • redistribuire le discipline tra il primo e il secondo anno o di ripartire il monte ore d’ambito annuale (99h) tra le due discipline, sempre avendo come fine quello di non determinare soprannumero;
  • è allo studio l’adeguamento dell’Allegato 2-ter dell’articolo 26-bis, comma 1, del decreto legge 144 del 23/09/2022.

Purtroppo però, nonostante le evidenti incongruenze, il dibattito, ad oggi (lasciando le scuole senza strumenti operativi certi) è incentrato sui legittimi interessi, rappresentati dalle organizzazioni sindacali lasciando fuori, nei fatti, chi questa riforma deve applicarla: le scuole. Esse, infatti, al momento (e si teme anche in futuro visti i passi del MIM) sono semplicemente “destinatari” di indicazioni, a volte fantasiose se non illegittime, che “devono” solamente applicare nell’indifferenza assoluta per la qualità che l’istruzione tecnica deve garantire nel rilancio dell’ordinamento e dei risultati formativi per gli studenti e le studentesse.

Di certo, ne avremo per cinque anni. Ed a breve potrebbero arrivare ulteriori disposizioni di “compensazione”, a cui le scuole “dovranno attenersi”. Si rimane dell’idea che l’unica soluzione a garanzia sia della qualità dell’istruzione e formazione tecnica che dell’impatto sugli organici (soprannumerarietà) rimanga quella di lasciare alle scuole l’organico attuale, per utilizzarlo in riferimento al PECUP e alle esigenze formative locali.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate