Lo avevamo scritto in un nostro articolo del 30 agosto 2025 dal titolo: “Assegnazioni provvisorie, i posti residuati dalla mobilità sono disponibili anche per le fasi della mobilità annuale“, dove specificavamo il fatto che i posti residuati dalla mobilità territoriale e professionale per mancanza di docente titolare (ma vale anche per personale Ata e personale educativo), devono restare disponibili per le fasi delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Abbiamo anche spiegato che i posti disponibili per la mobilità annuale, ovvero per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sono tutti quelli disponibili e vacanti dopo la mobilità in organico dell’autonomia con l’aggiunta dell’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto.
Come scritto dalla nostra testata nell’agosto 2025, appare chiaro ed evidente che, ai sensi del comma 2 dell’art.3 del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-2028, attraverso la contrattazione integrativa a livello regionale si determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto.
In buona sostanza il contratto collettivo integrativo nazionale sulla mobilità annuale stabilisce che i posti dell’organico dell’autonomia e quelli dell’organico di fatto, fanno parte di tutte le disponibilità funzionali per le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Dello stesso parere è una recentissima sentenza del tribunale del lavoro di Crotone, datata 24 marzo 2026, in cui si stabilisce che l’amministrazione avrebbe dovuto assegnare 7 posti vacanti in organico di diritto per la c.d.c A023 nella provincia di XXXXXX, residuati dalle procedure di mobilità e dalle immissioni in ruolo, alle procedure di assegnazione provvisoria, piuttosto che destinarle alle fasi successive di incarichi annuali di supplenza dalle graduatorie GPS.
La sentenza specifica in modo perentorio che il non assegnare in fase di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, cattedre disponibili e vacanti dopo gli esiti di maggio della mobilità territoriale e professionale, va in netto contrasto con il quadro normativo. Così si esprime il giudice del lavoro: ” è evidente come la scelta di destinare a docenti provenienti da GPS posti che potevano (e dovevano) essere attribuiti ad un docente di ruolo richiedente l’assegnazione provvisoria (peraltro con diritto di precedenza) si pone in contrasto con le stesse sequenze operative previste per le assegnazioni provvisorie“.
Il giudice nella sentenza non solo condanna pesantemente l’Amministrazione, ma specifica che è mancato il principio costituzionale del buon andamento: “l’operato dell’amministrazione risulta contrario al più generale principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, in forza del quale occorre dare priorità all’utilizzo di personale già in ruolo rispetto al reclutamento di personale supplente“.