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Sospensione attività didattiche in presenza: in Gazzetta Ufficiale lo stop fino a luglio

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Prosegue la sospensione dell’attività didattica in presenza. Con il provvedimento del governo si conclude l’attività in aula almeno fino a giugno, dunque fino alla fine dell’anno scolastico: si continua con la didattica a distanza. L’ufficialità è arrivata con il decreto legge n.33 approvato dal governo e pubblicato ieri, sabato 16 maggio, sulla Gazzetta UfficialeLe misure si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.

Chiaro è che, come più volte ribadito dalla ministra dell’Istruzione, che si tenterà di far svolgere l’esame di maturità in presenza.

Sospensione attività didattiche in presenza: in Gazzetta Ufficiale lo stop fino a luglio

Al comma 13 dell’articolo 1 del decreto si legge: le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani,
nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 

La didattica a distanza

Come già scritto in precedenza l’art. 2, comma 3, del decreto legge 22/2020 specifica che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, inoltre è importante ricordare che, ai sensi dell’art.73, comma 2 bis, della Legge n.27 del 24 aprile 2020, fino alla fine dell’emergenza, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

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