Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di docenti specializzati attraverso il TFA contro i percorsi straordinari INDIRE e contro l’equiparazione del relativo titolo nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
Con la sentenza n. 14298/2026, la Sezione Quarta Bis ha ritenuto legittima la scelta del Ministero di attribuire ai percorsi previsti dal D.L. 71/2024 lo stesso valore del TFA ordinario ai fini della specializzazione sul sostegno.
I giudici riconoscono che i percorsi INDIRE presentano differenze rispetto al TFA ordinario, sia per numero di CFU sia per durata, modalità di accesso e tirocinio.
Tali differenze, tuttavia, non determinano una disparità di trattamento, perché i percorsi straordinari sono destinati a soggetti che si trovano in condizioni diverse rispetto agli aspiranti al TFA ordinario: docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno oppure in possesso di un titolo conseguito all’estero.
Secondo il TAR, la minore durata dei percorsi risponde proprio all’esigenza di valorizzare competenze ed esperienze già maturate.
La conseguenza riguarda direttamente le GPS.
Il TAR ha infatti escluso che il Ministero potesse attribuire un valore diverso alla specializzazione in base al percorso seguito. Gli artt. 6 e 7 del D.L. 71/2024 prevedono una vera e propria “specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”, senza distinguere tra titoli di valore maggiore o minore.
È quindi legittima anche la scelta contenuta nell’O.M. 27/2026 di riconoscere lo stesso trattamento ai titoli conseguiti attraverso TFA ordinario e percorsi INDIRE.
Non è stata accolta neppure la richiesta di istituire graduatorie distinte per i docenti TFA e per quelli provenienti dai percorsi straordinari.
Per il TAR prevale infatti l’interesse pubblico a disporre di un numero adeguato di docenti specializzati sul sostegno, considerato il fabbisogno esistente a livello nazionale.
Il ricorso originario contro il silenzio del Ministero è stato dichiarato improcedibile, perché nel frattempo erano stati adottati i decreti attuativi, mentre i successivi motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. Spese compensate.
Mario Pittoni ha così accolto la notizia della sentenza: “NESSUNA DIFFERENZA TRA CORSI TFA E INDIRE SOSTEGNO – Come sottolineavamo da sempre, il TAR Lazio con la sentenza numero 14298/2026 ha confermato che non esistono titoli di serie A e di serie B e che le due strade portano allo stesso identico riconoscimento professionale“.