L’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 ha introdotto delle novità in materia di gestione degli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore nella scuola secondaria. Come riporta Flc Cgil, in particolare, ha previsto che nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscano ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
L’Ordinanza ha previsto che gli spezzoni pari o superiori a 6 ore, che residuino dopo l’attribuzione su base volontaria ai docenti in servizio a scuola, vengano aggregati a cura degli Uffici scolastici per costituire posti orario, con l’obiettivo di ridurre il numero dei contratti a tempo determinato su spezzone orario e, al contempo, incrementare l’entità oraria delle supplenze, favorendo il completamento per i lavoratori precari della scuola.
La nota n. 16054 del 19 giugno 2026, pubblicata dal sindacato, fornisce indicazioni operative alle scuole e agli uffici su come procedere per la gestione di tali spezzoni.
Di seguito le fasi operative relative agli spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria individuate dal Ministero:
Competenza: dirigenti scolastici.
Il dirigente scolastico, entro il 15 luglio, interpella i docenti titolari per l’a.s. 2026/2027, compresi coloro che hanno ottenuto la mobilità in ingresso e ne acquisisce l’eventuale disponibilità a svolgere ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo fino a un massimo di 6. Entro il 20 luglio fornisce comunicazione degli esiti della rilevazione all’Ufficio scolastico territoriale.
Competenza: Uffici territoriali.
Gli Uffici territoriali, entro il 24 agosto, nell’ambito della gestione dell’organico e delle disponibilità di fatto, nonché della relativa mobilità, utilizzano tutti gli spezzoni orari disponibili, compresi tutti gli spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria.
Competenza: Uffici territoriali.
Qualora alla fine della fase 1 sussistano ulteriori disponibilità di spezzoni inferiori a 7 ore, gli Uffici territoriali, sulla base delle comunicazioni ricevute in fase 0, assegnano alle scuole la gestione delle ore per le quali i dirigenti scolastici abbiano comunicato la possibilità di riassorbimento interno. La procedura termina entro il 25 agosto.
Competenza: Uffici territoriali.
Completata la Fase 2, tutti gli spezzoni residui che si trovano nelle disponibilità dell’Ufficio (compresi quelli inferiori a 7 ore) vengono utilizzati al fine della creazione dei posti orario previsti nell’Ordinanza ministeriale n. 27/2026.
Tempistica: la procedura deve essere terminata prima delle operazioni finalizzate alla verifica di nominabilità relativa ai docenti confermabili su posto di sostegno.
Competenza: Uffici territoriali.
Completata la Fase 3, tutti gli spezzoni residui inferiori a 7 ore che non sono stati utilizzati per la costituzione dei posti orario vengono restituiti alle scuole ai fini delle assegnazioni interne.
Tempistica: procedura da terminare entro il 31 agosto.
Competenza: dirigenti scolastici.
A partire dal 1° settembre, formalizzate le assegnazioni ai docenti titolari che hanno dichiarato la loro disponibilità a svolgere di ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo in Fase 0, le disponibilità orarie inferiori a 7 ore restituite dagli Uffici territoriali, o sopravvenute per qualsiasi ragione dopo l’inizio dell’anno scolastico, sono gestite dai dirigenti scolastici secondo il seguente ordine di priorità:
a) attribuzione interna ai docenti in servizio in possesso della specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, secondo il seguente ordine:
b) attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della I e della II fascia di istituto;
c) attribuzione interna ai docenti in servizio sprovvisti dell’abilitazione/specializzazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio, secondo il seguente ordine:
d) attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della III fascia di istituto.
Tempistica: procedura da svolgere a decorrere dal 1°settembre, non oltre il 31 dicembre.
La FLC CGIL, sin da quando è stata introdotta la Legge 448 del 28 dicembre 2001, ha espresso con nettezza la propria contrarietà all’assegnazione degli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore nella scuola secondaria oltre l’orario d’obbligo previsto dal CCNL.
Oggi quella norma non viene cancellata, cosa che richiederebbe evidentemente un intervento legislativo, ma l’applicazione viene mitigata attraverso la possibilità di assegnare gli spezzoni fino a 6 ore, che residuano dall’attribuzione al personale interno, ai docenti precari, mediante la costituzione di posti orario che saranno oggetto di nomine provinciali da GPS.
Si tratta quindi di un passo in avanti, che FLC CGIL rivendica. Si introduce quindi una maggiore tutela, scrivono, per i docenti precari che, stante la difficoltà nell’ottenere un completamento orario, potranno beneficiare nella fase di assegnazione delle supplenze provinciali un posto di entità oraria maggiore, con conseguente beneficio in termini di condizioni di lavoro e retribuzione.