Una delle incombenze che i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I e II grado devono seguire, è quella della procedura di assegnazione degli spezzoni orari inferiori alle 7 ore. Vediamo quali sono le sei fasi che i dirigenti scolastici devono seguire per evitare di commettere errori.
Il dirigente scolastico, entro e non oltre il 15 luglio 2026, interpellati tutti i docenti titolari nella istituzione scolastica per l’a.s. 2026/2027, ivi compresi coloro che hanno ottenuto la mobilità in ingresso, ne acquisisce formalmente la disponibilità a svolgere ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo fino a un massimo di 6 nelle classi di concorso (ovvero sul sostegno) per le quali sono in possesso dell’abilitazione (o della specializzazione). L’acquisizione della disponibilità dei docenti deve riguardare tutte le classi di concorso presenti nell’istituzione scolastica, a prescindere dall’esistenza, all’atto della rilevazione, di spezzoni orari inferiori a 7 ore.
Successivamente, ma sempre entro il 20 luglio 2026, il dirigente scolastico comunica all’Ufficio territorialmente competente, attraverso strumenti tecnici che saranno messi a disposizione dalla Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, per quali classi di concorso/tipi posto e per quante ore (fino a un massimo di 6) abbia acquisito la disponibilità di cui al punto 1. In caso di mancata comunicazione entro le scadenze previste, si intenderà che non sia stata manifestata alcuna disponibilità in tal senso.
Entro il 24 agosto 2026 gli Uffici territoriali, nell’ambito della gestione dell’organico e delle disponibilità di fatto, nonché della relativa mobilità, utilizzano tutti gli spezzoni orari disponibili, ivi compresi tutti gli spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria. Non rilevano, per la gestione della presente fase, le comunicazioni ricevute dai dirigenti scolastici all’esito della Fase 0.
All’esito delle operazioni di cui alla Fase 1, ma sempre non oltre il 25 agosto 2026, qualora sussista la disponibilità di spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria, gli Uffici territoriali, sulla base delle comunicazioni di cui alla fase 0 assegnano alle scuole la gestione delle ore per le quali i dirigenti scolastici abbiano comunicato, entro il 20 luglio, la possibilità di riassorbimento interno, ai fini dell’assegnazione come ore aggiuntive ai docenti titolari.
Una volta completata la Fase 2, tutti gli spezzoni residui che si trovano nelle disponibilità dell’Ufficio (ivi compresi gli spezzoni inferiori a 7 ore al netto delle restituzioni operate in Fase 2) vengono utilizzati al fine della creazione dei posti orario di cui all’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale 27 del 16 febbraio 2026.
Completata la Fase 3, ma comunque entro il 31 agosto 2026, tutti gli spezzoni residui inferiori a 7 ore che non sono stati utilizzati per la costituzione dei posti orario di cui all’articolo 2, comma 3, dell’OM 27 del 16 febbraio 2026, vengono restituiti alle scuole ai fini delle assegnazioni interne.
A decorrere dal 1° settembre e non oltre il 31 dicembre 2026, formalizzate le assegnazioni ai docenti titolari che hanno dichiarato la loro disponibilità a svolgere di ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo nell’ambito della Fase 0, tutte le disponibilità orarie inferiori a 7 ore residuate dalle fasi di competenza degli Uffici territoriali, ovvero sopravvenute per qualsiasi ragione dopo l’inizio dell’anno scolastico, sono gestite dai dirigenti scolastici secondo il seguente ordine di priorità: attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della III fascia di istituto.
Attribuzione interna ai docenti in servizio in possesso della specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, secondo il seguente ordine:
a. docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;
b. docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;
c. docenti con contratto a tempo determinato con orario completo;
attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della I e della II fascia di istituto;
attribuzione interna ai docenti in servizio sprovvisti dell’abilitazione/specializzazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio, secondo il seguente ordine:
a. docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;
b. docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;
c. docenti con contratto a tempo determinato con orario completo;