Il Tar del Lazio accoglie per due volte il ricorso di una famiglia romana e dispone l’ammissione alla classe quarta di una studentessa con fragilità, bocciata in un liceo artistico per “mancata frequenza”. Al centro della vicenda, il delicato equilibrio tra obbligo di presenza e diritto allo studio in presenza di un percorso terapeutico-riabilitativo certificato dalla Asl Roma 2, che prevedeva l’assenza nei giorni di martedì e giovedì e l’uscita anticipata il lunedì per consentire alla ragazza di raggiungere un Centro diurno.
Come riporta il Corriere, dopo la non ammissione al quarto anno, la famiglia presenta ricorso. I giudici amministrativi sottolineano che le assenze erano “straordinarie e documentate”, comunicate dal Dipartimento di salute mentale, e che l’alunna aveva partecipato con profitto alle attività scolastiche nei giorni di presenza, ottenendo un numero ordinario di valutazioni e un rendimento complessivo “più che sufficiente”. Inoltre, nessuna comunicazione critica era arrivata dall’istituto durante il secondo quadrimestre.
Nella sentenza del 27 agosto 2025 il Tar richiama la giurisprudenza consolidata: il limite massimo di assenze può essere superato in presenza di giustificazioni documentate e se resta possibile valutare il rendimento. A prevalere, scrivono i giudici, è “il corretto sviluppo personale ed educativo dello studente”. Viene quindi ordinata la rivalutazione da parte del consiglio di classe.
La vicenda però non si chiude: il consiglio di classe conferma la non ammissione. La famiglia ricorre di nuovo e, con sentenza del 3 dicembre 2025, il Tar annulla anche il secondo provvedimento, ordinando l’ammissione alla classe IV entro 15 giorni, pena la segnalazione alla Direzione generale competente del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La scuola rivendica la propria autonomia e contesta il superamento del tetto di assenze, la tardività di alcuni certificati e l’insufficienza di elementi di valutazione in diverse materie. Sostiene inoltre di aver proposto soluzioni alternative – istruzione parentale, domiciliare o ospedaliera – rifiutate dalla famiglia.
Intanto la studentessa si è trasferita in un altro istituto.