La CISL Scuola segnala una pronuncia che considera importante per migliaia di lavoratori precari. La Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, ha stabilito che il personale con contratto a termine non deve subire la decurtazione del 2,50% sulla retribuzione lorda, confermando una linea che il sindacato sostiene da anni.
Il caso nasce dal ricorso di un gruppo di supplenti alle dipendenze del Comune di Roma, in servizio come educatori di asilo nido, insegnanti ed educatori o insegnanti di religione cattolica. Chiedevano di accertare l’illegittimità della ritenuta presente nelle loro buste paga. Il Tribunale di Roma aveva già accolto il ricorso in primo grado, ma il Comune ha presentato appello. La Corte è stata quindi chiamata a rivalutare la questione, e ha confermato la decisione precedente.
Nella motivazione i giudici richiamano l’ordinanza della Cassazione n. 11663 del 2023. La riduzione della retribuzione lorda, pari al vecchio contributo previsto per l’indennità di fine servizio, vale per i dipendenti assunti in regime di TFR e serve a garantire l’invarianza fiscale. Una disciplina ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza 213/2018, ma che non si applica agli assunti a tempo determinato. Per la CISL Scuola, sentenza e ordinanza chiariscono in modo definitivo la materia.