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TFA sostegno, riserva del 35% dei posti disponibili per l’accesso al IX ciclo: chi riguarda? [DECRETO e TABELLA]

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Per l’accesso al IX ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2023/2024, è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente “Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo”.

Lo prevede il Decreto Interministeriale n. 549 del 29/03/2024, emanato di concerto tra il Ministro dell‘Università e della Ricerca e il Ministro dell’Istruzione e del Merito, e riguardante la riserva dei posti per l’accesso al IX ciclo del TFA sostegno.

L’autorizzazione allo svolgimento del nuovo ciclo è contenuta nel Decreto Ministeriale n. 583 del 29/03/2024.

Chi accede alla riserva dei posti

Ai sensi del suddetto art. 18-bis, comma 2, del D.Lvo 59/2017, fino al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2024), ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Tali soggetti accedono direttamente ai percorsi; tuttavia, qualora le domande dovessero eccedere la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati sarà effettuata dalle Università secondo i criteri indicati nell’allegato A al D.I. 594/2024.

I candidati in questione concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza.

Le Università dovranno prevedere due graduatorie distinte, una per i candidati che accedono alle prove preselettive e l’altra per i soggetti che concorrono per la riserva dei posti.

Titoli valutabili

L’allegato A contiene la tabella dei titoli valutabili per l’accesso riservato al TFA sostegno:

In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno sullo specifico grado. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

IL DECRETO

LA TABELLA