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Tirocini formativi e di orientamento: nuove faq del Ministero del lavoro

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La Circolare, ricordiamo, ha fornito chiarimenti riguardo all’articolo 11 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 (convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011),  che introduce livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini formativi, al fine di ricondurli alla loro funzione di formazione e orientamento dei giovani.

Nelle sue risposte il Ministero chiarisce, tra i diversi aspetti affrontati, che è possibile svolgere un tirocinio extra curriculare nei confronti di studenti, perché la qualità di studente non è incompatibile con eventuali altri “status” quali, ad esempio, quello di inoccupato o disoccupato. In particolare, per gli studenti è possibile attivare tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’art. 11, D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011 a condizione che siano attivati durante il periodo di studi o entro 12 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea, con una durata massima, proroghe comprese, di sei mesi; tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro in deroga pertanto alle previsioni di cui all’arte. 11 del D.L. n. 138/2011.
Per quanto riguarda gli studenti universitari e i laureati, il Ministero del Lavoro precisa che se uno studente ha svolto un tirocinio extracurriculare può svolgere da laureato un altro tirocinio extracurriculare, purchè lo faccia  entro i dodici mesi dal conseguimento della laurea. Allo stesso modo l’attivazione del tirocinio, se effettuata entro 12 mesi dal conseguimento della laurea triennale, appare possibile senza che assuma particolare rilievo la circostanza che lo studente prosegua gli studi per il conseguimento della laurea specialistica.
Per lo studente che si laurea mentre è in corso il tirocinio, infine, viene chiarito che essendo i tirocini curriculari disciplinati dal regolamento di Ateneo, possono conservare la durata originariamente predeterminata, anche nel caso in cui il tirocinante consegua la laurea nel corso dello stage.