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Trasmissione telematica certificati di malattia

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Lo dispone l’art. 69 del D.L.vo n. 150/2009, che ha introdotto l’art. 55/septies del D.L.vo n. 165/2001, ed ora il Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare n. 1 prot. n. 74 del 19 marzo 2010, fornisce le indicazioni operative per l’applicazione della nuova norma, evidenziando, in particolare, i notevoli vantaggi per i lavoratori che non dovranno più provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie Amministrazioni.
Il lavoratore dovrà semplicemente fornire al medico curante o alla struttura convenzionata sia la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale, sia i dati dell’Amministrazione pubblica di appartenenza, nonché l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato qualora diverso da quello di residenza in precedenza comunicato al datore di lavoro. Il lavoratore potrà richiedere copia cartacea del certificato o l’invio di copia dello stesso alla propria casella di posta elettronica. Qualora il medico fosse impossibilitato a fornire copia del certificato, il lavoratore dovrà richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso. Resta, comunque, fermo l’obbligo, per il lavoratore assente, di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità alla propria Amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.
Sarà presto disponibile sul sito dell’Inps una funzione che consentirà al lavoratore, inserendo il proprio codice fiscale ed il numero di protocollo del certificato, di visualizzare il relativo attestato.
La circolare illustra, inoltre, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia. Entro 20 giorni dalla data della circolare, il datore di lavoro pubblico dovrà richiedere all’Inps le apposite credenziali di accesso, grazie alle quali potrà accedere alle attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In alternativa, l’Amministrazione potrà ricevere l’attestazione su una casella di posta elettronica certificata. In tal caso, dovrà comunicare il proprio indirizzo di posta all’istituto di previdenza (Inps o Inpdap) che gestisce la posizione assicurativa dei propri dipendenti. Entro 24 ore dalla ricezione, il datore di lavoro dovrà inoltrare gli attestati di malattia relativi al lavoratore assente alla casella di posta elettronica rilasciata dall’amministrazione al lavoratore stesso.
E’ previsto un periodo transitorio di tre mesi decorrenti dal 19 marzo per il completamento delle fasi di applicabilità della norma da parte dei medici, che nel frattempo potranno ancora procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità ancora in vigore.
Terminato detto periodo transitorio, la trasmissione delle certificazioni dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica.
Le Amministrazioni datrici di lavoro che vengano a conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e ricevano dal dipendente un attestato in forma cartacea, senza corrispondente trasmissione telematica da parte dell’Inps, sono tenute a segnalare l’anomalia all’Asl di competenza entro 48 ore dal ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell’Azienda di riferimento del medico, il quale, per comportamenti illeciti reiterati, potrà essere licenziato o, nel caso di medici convenzionati, veder decaduta la convenzione.