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Valutazione ai fini pensionistici dei corsi abilitanti

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Tenuto conto delle peculiarità proprie del comparto Scuola, l’Inpdap con la nota operativa n. 37 del 13 luglio 2010 fornisce specifici chiarimenti in merito alla valutazione ai fini pensionistici dei corsi abilitanti per l’ammissione in servizio del personale scolastico.
Nei confronti di tale personale, ai sensi dell’articolo 13 del Dpr n. 1092/1973, così come ridefinito dal D.L.vo n. 184/1997, è consentita la facoltà di riscatto di:
diplomi universitari, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca, anche qualora non siano titoli prescritti per il posto ricoperto; la stessa legge ha inoltre stabilito che siano le Università a provvedere alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie attraverso specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all’insegnamento;
periodi di iscrizione ad albi professionali, nel caso in cui tale periodo sia stato richiesto come condizione necessaria per l’ammissione in servizio;
periodi di pratica necessari per il conseguimento dell’abilitazione professionale;
diplomi, titoli di studio e corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni (la possibilità di riscattare tutti quei diplomi è stata introdotta dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 52 del 9-15 febbraio 2000).
Nello specifico, i corsi biennali svolti dagli Atenei presso le Scuole di specializzazione all’Insegnamento secondario (Ssis), in quanto considerati diplomi universitari, possono essere riscattati ai sensi dell’articolo 2 del D.L.vo n. 184/1997 e quindi indipendentemente dalla circostanza che il titolo di abilitazione conseguito sia o meno titolo prescritto per il posto ricoperto dal dipendente; inoltre, i corsi speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale (Afam) possono essere valorizzati, in sede pensionistica, in virtù dell’ampliamento della facoltà di riscatto di diplomi, titoli e corsi sancito dalla suddetta sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000. La facoltà di riscatto di questi ultimi corsi è riservata al personale della scuola con incarico annuale oppure assunto in tempo indeterminato, in quanto il relativo titolo conseguito è necessario per l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti atte al conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato.
Non sono invece valorizzabili ai fini pensionistici – precisa l’Inpdap – i corsi di abilitazione all’insegnamento antecedenti ai corsi SSIS, in quanto non compresi tra le fattispecie riscattabili di cui all’art. 13 del Dpr n. 1092/73 né tra quelle disciplinate dal D.L.vo. n.184/97 e non rientrano nell’ambito di applicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale.