Un docente accompagnatore, durante un viaggio d’istruzione, concede agli alunni un momento di libertà. Poi però, accade l’imprevisto:i ragazzi passano da giochi pericolosi ad una vera e propria rissa, ferendo gravemente un compagno. Su chi grava la responsabilità? Sul docente, ovviamente, sempre imputabile di culpa in vigilando fino a prova contraria: avrebbe dovuto circoscrivere il momento di libertà in uno spazio sicuro, oppure impartire direttive di comportamento precise e verificabili.
Proprio così, avete letto bene: in caso di guai combinati dagli alunni, il docente che avrebbe dovuto vigilare è colpevole fino a prova contraria (mentre di solito chi è accusato è sempre innocente fino a prova contraria). È il docente a dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile per impedire l’evento. L’inversione della prova è prevista dall’art. 2048 del Codice Civile!
È raro, in verità, che un giudice condanni i docenti a risarcire direttamente hotel e terzi per danni fisici o materiali provocati da alunni durante viaggi e visite. Infatti l’’art. 61 della Legge n. 312/1980 attribuisce in questi casi la responsabilità al ministero dell’istruzione, che fa fronte alle spese di risarcimento per i danneggiati. È però anche vero che, se la culpa in vigilando viene dimostrata, lo Stato, per mezzo della Corte dei Conti, può condannare l’insegnante a risarcire il danno erariale. Ciò avviene se l’evento era prevedibile ed evitabile, secondo le valutazioni dei giudici.
È oramai evidente, purtroppo, che non sempre gli studenti italiani sono modelli di educazione e correttezza. Lo dimostra il fatto che non poche volte gli albergatori hanno trattenuto la cauzione, preventivamente versata in contanti dagli studenti, perché le stanze erano state devastate. In taluni casi sono stati richiesti i danni alla scuola per il chiasso infernale fatto di notte o per gli arredi vandalizzati: estintori svuotati danneggiando i corridoi, materassi sgarrati, specchi in frantumi). In tali situazioni, il docente che non possa dimostrare di aver vigilato anche di notte, rischia a sua volta di dover risarcire la scuola.
Gli insegnanti italiani sono, anche da questo punto di vista, tra i più penalizzati. Lo Stato francese, ad esempio, copre la responsabilità civile del docente (tranne casi gravissimi); in Italia invece il docente risponde in prima persona in base agli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile, con l’onere di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, anche fuori dall’orario di servizio (quindi anche di notte). Le ore notturne devono esser sorvegliate dai docenti in entrambi i Paesi; ma in Francia tutto è organizzato in modo più efficace: ad esempio, è previsto un accompagnatore ogni 12 alunni, oltre ai docenti; si pianificano turni di sorveglianza; si lavora in équipe con assistenti educativi (AED – Assistants d’éducation) specificamente formati per i compiti di sorveglianza, alleviando il carico degli insegnanti. Come sempre, la differenza è negli investimenti statali sulla Scuola.
In Danimarca, Norvegia e Svezia la responsabilità civile in caso di incidenti tende a gravare più sull’istituzione scolastica (o sui servizi comunali e statali) che non sulla colpa personale del singolo docente, il quale quindi lavora più tranquillo, perché l’approccio a tali questioni è basato sullo stato sociale collettivo e sulla fiducia reciproca. Cosa impensabile da noi, dove la (scarsa) educazione (dis)educa i giovani ad un’autonomia ridotta e a non sapersi autogestire con responsabilità; lo Stato crede di rimediare con l’obbligo di sorveglianza continua e asfissiante (“h24“) tipico del modello italiano, che in realtà mortifica e contrasta la crescita dell’autonomia individuale. Da qui la presunzione di colpa molto severa per i docenti anche fuori dall’orario di lezione ordinaria (durante le gite) se capita un “fattaccio”.
Anche nel Regno Unito i docenti vivono, insegnano e accompagnano le classi in visite e viaggi con meno ansie dei colleghi italiani. Principio regolatore è quello della vicarious liability (responsabilità indiretta o vicaria) del datore di lavoro o dell’ente locale (local authority). Per l’operato del docente risponde l’ente scolastico. In caso di incidenti, le azioni legali colpiscono l’ente, il quale è comunque ben tutelato mediante solide garanzie assicurative istituzionali. Non c’è confronto con la situazione italiana.
Visto tutto ciò, una scappatoia esiste, per i docenti che non vogliano doversi privare della casa per pagare i danni fatti dai propri alunni in viaggio d’istruzione: la scappatoia è non accettare di accompagnare gli alunni in viaggio d’istruzione e in visite didattiche. A meno che non ci si senta in colpa come “missionari” inadempienti.
Lo spirito del missionario e il senso di colpa sono la principale causa della subalternità della classe docente in Italia. Gli insegnanti italiani, in massima parte donne, hanno accettato a testa bassa gli stipendi infimi (tra i più bassi in Europa), le continue controriforme, l’impiegatizzazione forzata, l’aziendalizzazione, l’imposizione del “diritto al successo formativo”, la precarizzazione. Approfittando di tale debolezza, la società e lo Stato fanno leva sulla passione etica dei docenti per coprire le carenze del sistema scolastico e per chiedere ai docenti stessi tutto ciò che Stato e società non fanno per i giovanissimi. Non sarebbe anche ora di dire basta a questa vergogna?