Registrati
21.09.2026
Aggiornato alle 17:44

Violenza contro gli insegnanti: sintomo, diritto, rimedi

Riceviamo e pubblichiamo da Vito Tenore, Presidente della Sezione giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti e Direttore del Servizio Massimario e Rivista della Corte. Abilitato ASN come professore ordinario di prima fascia di Diritto amministrativo. Figlio di insegnanti.
L’articolo sintetizza in pensiero dell’Autore più compiutamente espresso nell’articolo riportato in calce a questo intervento, articolo di cui si suggerisce la lettura.
—————————-

Venerdì 18 settembre 2026, in una scuola media di Centocelle, a Roma, un alunno di tredici anni ha indossato un casco con una telecamera collegata a Telegram, ha spruzzato spray urticante sul volto della sua insegnante di lettere e l’ha colpita con tre fendenti al costato.[1] Ai carabinieri ha detto: «La odiavo, avevo due debiti». I coltelli erano stati comprati in rete con la carta di credito della madre. Il ragazzo non è imputabile.[2] Nel solo 2026 lo precedono Trescore Balneario, San Vito Lo Capo e Parma. Sarebbe consolante trattare simili vicende come «raptus» individuali; la loro ricorrenza impone invece di leggerle come sintomo. Ogni società produce la violenza che le assomiglia, e la violenza contro chi insegna dice come una comunità concepisce il sapere, l’autorità e la responsabilità degli adulti.

Le ragioni sono almeno quattro. La prima è la famiglia, non assente ma ansiosamente onnipresente e disertrice della funzione che la scuola si aspetta da lei: sostenere la regola, insegnare a tollerare la frustrazione. Il genitore non chiede più al figlio conto di ciò che ha fatto a scuola, ma chiede alla scuola conto di ciò che ha fatto al figlio; Recalcati parla di genitori «sindacalisti» dei figli, alleati contro l’insegnante.[3] Non a caso nelle statistiche ministeriali gli aggressori adulti superano gli studenti.[4] La seconda è lo schermo: l’aggressione viene ripresa e trasmessa, da Lucca a Rovigo fino alle dirette Telegram del 2026; il pubblico di rete è il vero destinatario dell’atto, l’insegnante ne è l’occasione. La terza è il tramonto dell’autorità: la scuola ridotta a servizio verso un’utenza titolare di pretese, retribuzioni risibili, carriera piatta, e il voto come atto d’ufficio più personale e più esposto dell’intera amministrazione. La quarta, la scuola multietnica, va maneggiata con onestà: pone difficoltà reali di mediazione, ma i dati non la dimostrano causa delle aggressioni, i cui protagonisti sono in larga parte famiglie italiane; a Centocelle il compagno che ha fermato il tredicenne è di origine congolese.[5]

I numeri sono recenti e parziali: il monitoraggio ministeriale conta trentasei episodi nel 2022-2023, sessantotto nel 2023-2024, cinquantuno nel 2024-2025 e un calo dell’ottantuno per cento nell’autunno 2025, ma registra solo i fatti denunciati.[6] I due docenti percossi con cinghie a Parma nel maggio 2026 non compaiono, perché non hanno sporto querela.[7] La frequenza può ridursi mentre la gravità cresce.

Il diritto è arrivato tardi e ha scelto la via più facile. L’insegnante è pubblico ufficiale anche ai colloqui con i genitori (Cass. pen. n. 15367/2014)[8]: l’insulto in aula è oltraggio, la violenza per un voto è il delitto dell’art. 336 c.p. La legge n. 25 del 2024 ha aggiunto aggravanti, un Osservatorio e una Giornata nazionale, che la dottrina più autorevole ha definito «aspirina delle aggravanti», diritto penale simbolico;[9] ha lasciato però intatta la falla che conta: le lesioni lievi restano procedibili a querela, sicché lo schiaffo o il pugno senza armi dipendono dal coraggio della vittima, mentre i casi con coltello arrivano sempre a giudizio.[10] La legge n. 150 del 2024 ha restituito peso alla condotta, fino alla non ammissione, ma sanziona lo studente e non tocca il genitore.[11] Sul piano civile la Cassazione fa dei genitori responsabili quasi automatici ex art. 2048 c.c.;[12] nel processo minorile, però, la parte civile non è ammessa, e i casi di Abbiategrasso e Varese, entrambi tentati omicidi, si sono chiusi con due anni di messa alla prova senza risarcimento né mediazione.[13] La vittima ha appreso l’esito dai giornali: il sistema minorile, giustamente rieducativo, dimentica chi ha subìto il fatto.

Le soluzioni devono capovolgere le priorità.

Sul piano normativo: procedibilità d’ufficio delle lesioni al personale scolastico, come già per i sanitari;[14] diritto, e non mera possibilità, al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; copertura INAIL estesa a tutte le attività di servizio; costituzione di parte civile obbligatoria dell’amministrazione; un fondo alimentato dai risarcimenti per danno all’immagine; obblighi positivi per i genitori, dai percorsi di sostegno alla genitorialità alla partecipazione della vittima alla giustizia riparativa. Nessuno spazio, invece, per abbassare l’imputabilità: la risposta ai tredicenni armati è la presa in carico tempestiva.

Sul piano educativo, un patto di corresponsabilità non più formale, l’educazione al rispetto e alla gestione del conflitto, la disintossicazione digitale che il divieto del cellulare in classe ha appena avviato; sul piano formativo, docenti e dirigenti preparati alla de-escalation e alle procedure.

Sul piano politico, che è quello decisivo, il rango della professione: non si restituisce autorevolezza per legge mentre la si sottrae con stipendi sotto la media e reclutamento precario; la coerenza del discorso pubblico, che non può invocare rispetto per i docenti e insieme dipingere l’insegnante come impiegato improduttivo; la presenza dello Stato accanto alla vittima, trasformata da cortesia in obbligo.

Prima la protezione della vittima, poi la punizione dell’aggressore; prima la responsabilizzazione delle famiglie, poi la sanzione dei figli; prima il rango sociale di chi insegna, poi il codice penale. Il tredicenne di Centocelle non è un problema di pene: è il prodotto di una filiera educativa interrotta in ogni suo anello, e la domanda che deve inquietare non è quanti anni gli spettino, ma chi, tra gli adulti che lo circondavano, avrebbe potuto vedere e non ha visto.

Restituire sicurezza agli insegnanti significa restituire alla scuola la sua natura di Istituzione: un luogo dove la regola è riconosciuta prima di essere imposta, e dove chi la rappresenta non deve difendere, da solo, la dignità della propria funzione.

  1. Il Post, 18 settembre 2026, A Roma uno studente di 13 anni ha accoltellato un’insegnante a scuola; Sky TG24, 19 settembre 2026; Tgcom24, 18 settembre 2026. ↑
  2. Art. 97 c.p. Per l’infraquattordicenne residuano le misure di sicurezza (artt. 224 c.p. e 36-37 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), le misure rieducative dell’art. 25 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e l’ammonimento del questore introdotto dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. dalla l. 13 novembre 2023, n. 159. ↑
  3. M. Recalcati, Il complesso di Telemaco, Feltrinelli, Milano, 2013; Id., L’ora di lezione, Einaudi, Torino, 2014; G. Pietropolli Charmet, Fragile e spavaldo, Laterza, Roma-Bari, 2008. ↑
  4. Nell’anno scolastico 2023-2024 gli aggressori sono stati familiari in trentatré casi e studenti in trentuno: dati del Ministero dell’istruzione e del merito presentati il 12 dicembre 2024. ↑
  5. Sky TG24, 19 settembre 2026, cit. Il monitoraggio ministeriale non rileva l’origine degli aggressori. ↑
  6. Ministero dell’istruzione e del merito, Violenza contro il personale scolastico. Esiti monitoraggio, comunicato del 18 dicembre 2025. L’Osservatorio nazionale previsto dall’art. 1 della l. 4 marzo 2024, n. 25, è stato istituito con d.i. 4 agosto 2025, n. 157; il primo rapporto è atteso entro il 31 gennaio 2027. ↑
  7. EduNews24, 5 giugno 2026, Aggressioni a scuola: il vuoto statistico dietro il calo dell’81%. ↑
  8. Cass. pen., sez. V, 12 febbraio-3 aprile 2014, n. 15367, che estende la funzione del docente «alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi». Cfr. anche Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 1992. ↑
  9. T. Padovani, Quella «aspirina» delle aggravanti che intossica il diritto penale, in Guida al diritto, 2024, n. 14; S. Seminara, sub art. 341-bis c.p., in Addenda al Commentario breve al Codice penale, Cedam, Padova, 2024; D. Salvatore, La riforma della tutela della sicurezza del personale scolastico: aspetti penalistici della l. n. 25/2024, in Sistema Penale, 15 maggio 2024. ↑
  10. Art. 582, comma 2, c.p., nel testo risultante dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31: si procede d’ufficio solo per le aggravanti degli artt. 583, 583-quater (personale sanitario) e 585 (armi, più persone riunite). La l. n. 25 del 2024 non ha inserito il nuovo n. 11-novies dell’art. 61 tra le ipotesi di procedibilità d’ufficio. ↑
  11. L. 1° ottobre 2024, n. 150, art. 1: la valutazione del comportamento inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato; il sei, nel secondo ciclo, comporta l’elaborato critico di cittadinanza attiva e solidale. ↑
  12. Cass. civ., sez. III, 10 settembre 2019, n. 22541; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2023, n. 4303; Cass. civ., sez. III, 2024, n. 27061: responsabilità diretta per fatto proprio dei genitori, con prova liberatoria consistente nella dimostrazione positiva di un’educazione adeguata (Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2015, n. 18327). ↑
  13. Art. 10 d.P.R. n. 448 del 1988. Per Abbiategrasso, Trib. min. Milano, aprile 2024 (Sky TG24, 10 aprile 2024); per Varese, Trib. min. Milano, marzo 2025 (ANSA, 20 marzo 2025), con contestazione del tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla qualità di pubblico ufficiale della vittima. ↑
  14. Nel senso dell’estensione dell’art. 583-quater c.p. al personale scolastico, D. Salvatore, cit., § 5. Sul patrocinio dei dipendenti statali, art. 44 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; sui limiti della copertura INAIL dei docenti, art. 4, n. 5, e art. 127 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. ↑

 

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate