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Burqa vietato a scuola e tetto per alunni stranieri: i decreti del Governo

21.09.2026

Violenza contro gli insegnanti: sintomo, diritto, rimedi

Riceviamo e pubblichiamo da Vito Tenore, Presidente della Sezione giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti e Direttore del Servizio Massimario e Rivista della Corte. Abilitato ASN come professore ordinario di prima fascia di Diritto amministrativo. Figlio di insegnanti.
L’articolo sintetizza in pensiero dell’Autore più compiutamente espresso nell’articolo La cattedra assediata e vilipesa:riflessioni sulla violenza fisica e verbale contro gli insegnanti da parte di alunni e genitori. Fenomenologia, responsabilità,rimedi, in corso di pubblicazione su www.lexitalia.it, di cui si suggerisce la lettura.
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Venerdì 18 settembre 2026, in una scuola media di Centocelle, a Roma, un alunno di tredici anni ha indossato un casco con una telecamera collegata a Telegram, ha spruzzato spray urticante sul volto della sua insegnante di lettere e l’ha colpita con tre fendenti al costato.[1] Ai carabinieri ha detto: «La odiavo, avevo due debiti». I coltelli erano stati comprati in rete con la carta di credito della madre. Il ragazzo non è imputabile.[2] Nel solo 2026 lo precedono Trescore Balneario, San Vito Lo Capo e Parma. Sarebbe consolante trattare simili vicende come «raptus» individuali; la loro ricorrenza impone invece di leggerle come sintomo. Ogni società produce la violenza che le assomiglia, e la violenza contro chi insegna dice come una comunità concepisce il sapere, l’autorità e la responsabilità degli adulti.

Le ragioni sono almeno quattro. La prima è la famiglia, non assente ma ansiosamente onnipresente e disertrice della funzione che la scuola si aspetta da lei: sostenere la regola, insegnare a tollerare la frustrazione. Il genitore non chiede più al figlio conto di ciò che ha fatto a scuola, ma chiede alla scuola conto di ciò che ha fatto al figlio; Recalcati parla di genitori «sindacalisti» dei figli, alleati contro l’insegnante.[3] Non a caso nelle statistiche ministeriali gli aggressori adulti superano gli studenti.[4] La seconda è lo schermo: l’aggressione viene ripresa e trasmessa, da Lucca a Rovigo fino alle dirette Telegram del 2026; il pubblico di rete è il vero destinatario dell’atto, l’insegnante ne è l’occasione. La terza è il tramonto dell’autorità: la scuola ridotta a servizio verso un’utenza titolare di pretese, retribuzioni risibili, carriera piatta, e il voto come atto d’ufficio più personale e più esposto dell’intera amministrazione. La quarta, la scuola multietnica, va maneggiata con onestà: pone difficoltà reali di mediazione, ma i dati non la dimostrano causa delle aggressioni, i cui protagonisti sono in larga parte famiglie italiane; a Centocelle il compagno che ha fermato il tredicenne è di origine congolese.[5]

I numeri sono recenti e parziali: il monitoraggio ministeriale conta trentasei episodi nel 2022-2023, sessantotto nel 2023-2024, cinquantuno nel 2024-2025 e un calo dell’ottantuno per cento nell’autunno 2025, ma registra solo i fatti denunciati.[6] I due docenti percossi con cinghie a Parma nel maggio 2026 non compaiono, perché non hanno sporto querela.[7] La frequenza può ridursi mentre la gravità cresce.

Il diritto è arrivato tardi e ha scelto la via più facile. L’insegnante è pubblico ufficiale anche ai colloqui con i genitori (Cass. pen. n. 15367/2014)[8]: l’insulto in aula è oltraggio, la violenza per un voto è il delitto dell’art. 336 c.p. La legge n. 25 del 2024 ha aggiunto aggravanti, un Osservatorio e una Giornata nazionale, che la dottrina più autorevole ha definito «aspirina delle aggravanti», diritto penale simbolico;[9] ha lasciato però intatta la falla che conta: le lesioni lievi restano procedibili a querela, sicché lo schiaffo o il pugno senza armi dipendono dal coraggio della vittima, mentre i casi con coltello arrivano sempre a giudizio.[10] La legge n. 150 del 2024 ha restituito peso alla condotta, fino alla non ammissione, ma sanziona lo studente e non tocca il genitore.[11] Sul piano civile la Cassazione fa dei genitori responsabili quasi automatici ex art. 2048 c.c.;[12] nel processo minorile, però, la parte civile non è ammessa, e i casi di Abbiategrasso e Varese, entrambi tentati omicidi, si sono chiusi con due anni di messa alla prova senza risarcimento né mediazione.[13] La vittima ha appreso l’esito dai giornali: il sistema minorile, giustamente rieducativo, dimentica chi ha subìto il fatto.

Le soluzioni devono capovolgere le priorità.

Sul piano normativo: procedibilità d’ufficio delle lesioni al personale scolastico, come già per i sanitari;[14] diritto, e non mera possibilità, al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; copertura INAIL estesa a tutte le attività di servizio; costituzione di parte civile obbligatoria dell’amministrazione; un fondo alimentato dai risarcimenti per danno all’immagine; obblighi positivi per i genitori, dai percorsi di sostegno alla genitorialità alla partecipazione della vittima alla giustizia riparativa. Nessuno spazio, invece, per abbassare l’imputabilità: la risposta ai tredicenni armati è la presa in carico tempestiva.

Sul piano educativo, un patto di corresponsabilità non più formale, l’educazione al rispetto e alla gestione del conflitto, la disintossicazione digitale che il divieto del cellulare in classe ha appena avviato; sul piano formativo, docenti e dirigenti preparati alla de-escalation e alle procedure.

Sul piano politico, che è quello decisivo, il rango della professione: non si restituisce autorevolezza per legge mentre la si sottrae con stipendi sotto la media e reclutamento precario; la coerenza del discorso pubblico, che non può invocare rispetto per i docenti e insieme dipingere l’insegnante come impiegato improduttivo; la presenza dello Stato accanto alla vittima, trasformata da cortesia in obbligo.

Prima la protezione della vittima, poi la punizione dell’aggressore; prima la responsabilizzazione delle famiglie, poi la sanzione dei figli; prima il rango sociale di chi insegna, poi il codice penale. Il tredicenne di Centocelle non è un problema di pene: è il prodotto di una filiera educativa interrotta in ogni suo anello, e la domanda che deve inquietare non è quanti anni gli spettino, ma chi, tra gli adulti che lo circondavano, avrebbe potuto vedere e non ha visto.

Restituire sicurezza agli insegnanti significa restituire alla scuola la sua natura di Istituzione: un luogo dove la regola è riconosciuta prima di essere imposta, e dove chi la rappresenta non deve difendere, da solo, la dignità della propria funzione.

  1. Il Post, 18 settembre 2026, A Roma uno studente di 13 anni ha accoltellato un’insegnante a scuola; Sky TG24, 19 settembre 2026; Tgcom24, 18 settembre 2026.
  2. Art. 97 c.p. Per l’infraquattordicenne residuano le misure di sicurezza (artt. 224 c.p. e 36-37 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), le misure rieducative dell’art. 25 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e l’ammonimento del questore introdotto dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. dalla l. 13 novembre 2023, n. 159.
  3. M. Recalcati, Il complesso di Telemaco, Feltrinelli, Milano, 2013; Id., L’ora di lezione, Einaudi, Torino, 2014; G. Pietropolli Charmet, Fragile e spavaldo, Laterza, Roma-Bari, 2008.
  4. Nell’anno scolastico 2023-2024 gli aggressori sono stati familiari in trentatré casi e studenti in trentuno: dati del Ministero dell’istruzione e del merito presentati il 12 dicembre 2024.
  5. Sky TG24, 19 settembre 2026, cit. Il monitoraggio ministeriale non rileva l’origine degli aggressori.
  6. Ministero dell’istruzione e del merito, Violenza contro il personale scolastico. Esiti monitoraggio, comunicato del 18 dicembre 2025. L’Osservatorio nazionale previsto dall’art. 1 della l. 4 marzo 2024, n. 25, è stato istituito con d.i. 4 agosto 2025, n. 157; il primo rapporto è atteso entro il 31 gennaio 2027.
  7. EduNews24, 5 giugno 2026, Aggressioni a scuola: il vuoto statistico dietro il calo dell’81%.
  8. Cass. pen., sez. V, 12 febbraio-3 aprile 2014, n. 15367, che estende la funzione del docente «alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi». Cfr. anche Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 1992.
  9. T. Padovani, Quella «aspirina» delle aggravanti che intossica il diritto penale, in Guida al diritto, 2024, n. 14; S. Seminara, sub art. 341-bis c.p., in Addenda al Commentario breve al Codice penale, Cedam, Padova, 2024; D. Salvatore, La riforma della tutela della sicurezza del personale scolastico: aspetti penalistici della l. n. 25/2024, in Sistema Penale, 15 maggio 2024.
  10. Art. 582, comma 2, c.p., nel testo risultante dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31: si procede d’ufficio solo per le aggravanti degli artt. 583, 583-quater (personale sanitario) e 585 (armi, più persone riunite). La l. n. 25 del 2024 non ha inserito il nuovo n. 11-novies dell’art. 61 tra le ipotesi di procedibilità d’ufficio.
  11. L. 1° ottobre 2024, n. 150, art. 1: la valutazione del comportamento inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato; il sei, nel secondo ciclo, comporta l’elaborato critico di cittadinanza attiva e solidale.
  12. Cass. civ., sez. III, 10 settembre 2019, n. 22541; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2023, n. 4303; Cass. civ., sez. III, 2024, n. 27061: responsabilità diretta per fatto proprio dei genitori, con prova liberatoria consistente nella dimostrazione positiva di un’educazione adeguata (Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2015, n. 18327).
  13. Art. 10 d.P.R. n. 448 del 1988. Per Abbiategrasso, Trib. min. Milano, aprile 2024 (Sky TG24, 10 aprile 2024); per Varese, Trib. min. Milano, marzo 2025 (ANSA, 20 marzo 2025), con contestazione del tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla qualità di pubblico ufficiale della vittima.
  14. Nel senso dell’estensione dell’art. 583-quater c.p. al personale scolastico, D. Salvatore, cit., § 5. Sul patrocinio dei dipendenti statali, art. 44 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; sui limiti della copertura INAIL dei docenti, art. 4, n. 5, e art. 127 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

 

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