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02.11.2026

Visita fiscale, il citofono tace ma il lavoratore è a casa: i giudici cancellano la sanzione irrogata al collaboratore scolastico

Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 1037 del 14 settembre 2026, ha stabilito un principio fondamentale in materia di diritto del lavoro: la mancata risposta al campanello durante la visita fiscale non dimostra, da sola, l’assenza del dipendente dal proprio domicilio.

La controversia ha origine dalle giornate di malattia fruite a novembre 2023 da un collaboratore scolastico. Il lavoratore aveva regolarmente trasmesso la certificazione medica e comunicato il domicilio presso il quale si sarebbe reso disponibile per gli accertamenti sanitari.

Durante la visita fiscale eseguita dal medico incaricato, tuttavia, il citofono dell’abitazione non aveva ricevuto risposta. Nel verbale redatto dal professionista erano state riportate le annotazioni «sconosciuto/irreperibile» e «al n. 5 non è conosciuto». Sulla base di questo esito, l’amministrazione aveva considerato ingiustificato il periodo di assenza, disponendo nei confronti del dipendente una trattenuta economica di 209,40 euro.

Sostenendo di essere stato presente nella propria abitazione al momento del controllo e di non aver udito la chiamata, il dipendente ha contestato il provvedimento dinanzi al Tribunale.

Il valore probatorio del verbale medico

Il punto centrale della decisione riguarda il valore probatorio del verbale redatto dal medico fiscale. Trattandosi di un atto pubblico, il documento fa fede fino a querela di falso della sua provenienza e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Il giudice ha tuttavia marcato una distinzione sostanziale tra due aspetti:

  • Il fatto direttamente constatato: il verbale attesta in modo certo che il medico si è recato presso il domicilio e non ha ricevuto risposta al campanello.
  • L’assenza del lavoratore dall’abitazione: l’effettiva assenza del dipendente costituisce una conclusione ulteriore che non può essere considerata automaticamente equivalente alla mancata risposta.

Di conseguenza, le annotazioni «sconosciuto/irreperibile» registrano l’esito formale dell’accesso, ma non certificano espressamente che il lavoratore fosse fuori casa.

Come dimostrare la presenza reale nel domicilio

Non attestando il verbale l’assenza fisica del dipendente, il Tribunale ha ritenuto ammissibile l’utilizzo di testimonianze e altri elementi probatori per ricostruire i fatti. Nel corso del giudizio sono emersi riscontri decisivi a favore del lavoratore:

  1. La testimonianza del medico curante: il medico di base ha riferito in giudizio di aver effettuato una visita domiciliare al dipendente proprio nella stessa giornata del controllo fiscale.
  2. La deposizione della coniuge: la coniuge (sebbene separata) ha confermato la presenza del lavoratore all’interno dell’abitazione.
  3. I controlli precedenti: sono stati richiamati precedenti controlli fiscali svolti regolarmente presso il medesimo domicilio sulla base delle indicazioni già fornite all’amministrazione.

Tali elementi hanno dimostrato che la mancata risposta al citofono non era incompatibile, sul piano logico, con la presenza reale del lavoratore in casa.

Obbligo di reperibilità e doveri di diligenza

La pronuncia non elimina l’obbligo del lavoratore in malattia di rendersi reperibile nelle fasce orarie previste e di adottare la normale diligenza (fornire un indirizzo corretto, garantire la funzionalità del campanello e la reperibilità del nominativo).

La sentenza esclude qualunque automatismo sfavorevole: l’amministrazione non può sanzionare il dipendente per assenza ingiustificata basandosi soltanto sul verbale di mancata risposta, qualora sussistano elementi concreti a supporto della sua presenza.

La decisione dei giudici

Il Tribunale di Avellino ha accolto il ricorso del lavoratore, dichiarando illegittimo il provvedimento sanzionatorio e disponendo:

  • La restituzione dei 209,40 euro trattenuti dallo stipendio.
  • Il ripristino della posizione lavorativa del dipendente per il periodo interessato.
  • La compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.

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