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Esclusa dalla gita scolastica per le “note di classe”: il TAR ribalta il divieto e condanna la scuola

Un braccio di ferro legale tra una famiglia e la dirigenza scolastica si conclude con la piena vittoria della studentessa e un chiaro monito per le istituzioni scolastiche: le sanzioni disciplinari collettive non possono essere utilizzate per punire o escludere i singoli alunni dai viaggi d’istruzione.

Il caso: stop alla gita in Toscana per la “sicurezza del gruppo”

La vicenda nasce nell’ambito di un Istituto Comprensivo della Campania, dove una studentessa di terza media si vede recapitare la comunicazione dell’esclusione dal viaggio d’istruzione in Toscana, programmato dal 4 al 7 maggio 2026. Il provvedimento, deliberato dal Consiglio di Classe e confermato dal Dirigente Scolastico, veniva motivato con la presunta necessità di tutelare il sereno svolgimento delle attività, la sicurezza del gruppo, l’incolumità degli studenti e persino il «prestigio dell’Istituzione Scolastica».

Di fronte al provvedimento e al rifiuto della scuola di sottoporre la questione all’Organo di Garanzia interno, la madre dell’alunna ha deciso di impugnare gli atti e ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, assistita dai propri legali.

L’inghippo svelato: note di classe sommate alle sanzioni personali

In base al Regolamento d’Istituto, l’esclusione dalle gite scattava solo al superamento di una soglia specifica di sanzioni disciplinari (superiore a 3 ammonizioni verbali sul registro elettronico). Tuttavia, dai documenti esaminati in giudizio è emerso che, per raggiungere tale limite e motivare il divieto, la scuola aveva sommato alle due note personali della ragazza anche due note sanzionatorie “collettive” o “di classe”.

Con un decreto cautelare monocratico d’urgenza emesso il 14 aprile 2026 dal Presidente dott. Paolo Severini, la Quarta Sezione del TAR Campania ha sospeso l’esclusione e smontato la tesi della scuola:

  • Violazione della responsabilità personale: le sanzioni di classe non possono essere adoperate nei confronti del singolo studente senza un esplicito accertamento della sua effettiva partecipazione alle condotte sanzionate. Una volta espunte le note collettive, il numero di sanzioni personali dell’alunna (pari a due) risultava sotto la soglia regolamentare necessaria per far scattare il divieto.
  • Nessun pericolo per la sicurezza: dalle motivazioni delle due note individuali non emergeva alcun atteggiamento violento o prevaricatore verso compagni o docenti che giustificasse l’allarme sull’incolumità altrui o sul prestigio della scuola.
  • Iter procedurale scorretto: l’istituto aveva erroneamente negato il diritto della famiglia di adire l’Organo di Garanzia dell’istituto.

Il dietrofront del Consiglio di Classe e la gita “salvata”

Messa di fronte all’ordine di riesame immediato imposto dal giudice amministrativo prima della data di partenza, la scuola ha fatto marcia indietro. Il 14 aprile 2026, il Consiglio di Classe ha preso atto del miglioramento di atteggiamento riscontrato nell’ultimo mese e ha deliberato all’unanimità di riammettere l’alunna al viaggio d’istruzione. Il giorno successivo, il Dirigente Scolastico ha revocato il divieto, consentendo alla ragazza di partire regolarmente con i propri compagni per la Toscana dal 4 al 7 maggio.

La sentenza: materia del contendere cessata, ma la scuola paga i danni legali

Con la sentenza n. 02925/2026 pubblicata il 7 maggio 2026, la Sezione Quarta del TAR Campania ha preso atto del pieno soddisfacimento dell’interesse della minore e ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Tuttavia, applicando il principio della “soccombenza virtuale” – a causa dell’evidente illegittimità dell’iniziale provvedimento di esclusione – i giudici amministrativi hanno condannato le Amministrazioni Scolastiche resistenti al pagamento di 2.000 euro di spese di lite in solido, oltre al rimborso degli accessori di legge e del contributo unificato. La decisione dispone inoltre l’oscuramento dei dati personali a tutela della minore.

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