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“Bocciato” per troppe assenze: la gita a Barcellona non salva lo studente. Il TAR conferma la non ammissione alla maturità

Superare il limite massimo di assenze consentito dalla legge comporta l’esclusione dagli esami di maturità, e la partecipazione alle attività scolastiche fuori sede – compreso il viaggio d’istruzione – non basta a sanare il debito orario quando i numeri e i voti condannano lo studente. È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) con la sentenza n. 694/2026, pubblicata il 20 aprile 2026, con cui ha rigettato il ricorso di uno studente non ammesso all’esame di Stato al termine dell’anno scolastico 2023/2024.

La tesi dello studente: dal viaggio a Barcellona ai certificati medici

Lo studente si era rivolto ai giudici amministrativi chiedendo l’annullamento della delibera del Consiglio di Classe che lo aveva dichiarato non scrutinabile per aver superato il 25% del monte ore annuale di assenze. A sua difesa, il giovane ha sostenuto che le assenze fossero dovute a problemi di salute attestati da certificazioni mediche.

Tra i punti centrali del ricorso, il ragazzo ha evidenziato che parte delle assenze calcolate dall’istituto fossero in realtà riconducibili alla sua partecipazione al viaggio di istruzione a Barcellona, oltre che a convegni e altre attività organizzate dalla scuola. Lo studente ha inoltre lamentato la mancanza di strategie di recupero personalizzate e sostenuto che, a fronte di un profitto idoneo, una bocciatura causata unicamente dal computo delle ore sarebbe risultata “iniqua e ingiustamente punitiva”.

La posizione della scuola e la realtà del registro elettronico

La ricostruzione dell’amministrazione scolastica e del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha mostrato un quadro differente. Al momento dello scrutinio finale, il registro elettronico evidenziava un totale del 44,99% di assenze – pari a 449 ore di assenza su 998 complessive -, ampiamente superiore al limite di legge stabilito dal d.P.R. n. 122/2009.

Riguardo alle giustificazioni sanitarie, la dirigenza dell’istituto ha precisato che i certificati esibiti non provenivano da strutture ospedaliere o da medici specialisti, requisito espressamente richiesto dal regolamento d’Istituto per poter concedere la deroga e procedere allo scorporo delle ore.

Anche la tesi sul presunto buon rendimento scolastico è stata smentita dai fatti: lo studente presentava gravi insufficienze in quasi tutte le materie, avendo ottenuto la sufficienza soltanto in scienze motorie e in comportamento.

La decisione del TAR Calabria

I giudici amministrativi hanno ricordato che la normativa nazionale impone la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale per la validità dell’anno scolastico. Le deroghe stabilite dai singoli istituti sono ammesse soltanto in casi eccezionali e documentati, a condizione che le assenze non compromettano la possibilità di valutare l’apprendimento.

Constatato sia l’elevato numero di ore perse, sia l’assenza dei requisiti previsti dal regolamento per le deroghe, unitamente al quadro di insufficienze diffuse, il TAR ha rigettato il ricorso. Lo studente è stato inoltre condannato al pagamento di 1.500 euro di spese legali in favore dell’amministrazione.

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