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Prima Ora | notizie del 29 giugno

29.06.2026

Alunna si rompe un dente giocando in classe, Ministero dovrà risarcire: docente e collaboratrice non erano in aula

La Corte d’appello di Perugia ha respinto il ricorso presentato dal Ministero dell’Istruzione e ha confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore dei genitori di una bambina che, nel 2004, riportò la “fuoriuscita” di un incisivo superiore in un incidente avvenuto in classe. A raccontare la vicenda è PerugiaToday, secondo cui la ragazzina, alunna di un istituto comprensivo, era inciampata su una sedia durante un gioco. Dalle testimonianze raccolte, è emerso che l’incidente sarebbe avvenuto in un momento in cui l’insegnante si era assentata dall’aula per andare in bagno e la bidella si trovava a suonare la campanella in un altro piano dell’edificio. Al rientro dalla ricreazione, i bambini, rimasti soli, avevano iniziato a giocare e la bambina, inciampando, aveva battuto la bocca.

I genitori della minore avevano citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione per ottenere il risarcimento dei danni, sia patrimoniali (spese mediche e terapie) sia non patrimoniali. Il Tribunale aveva già accolto la loro richiesta condannando il Ministero al pagamento di diverse migliaia di euro. L’Avvocatura di Stato aveva però proposto appello per conto del dicastero di viale Trastevere. Nel ricorso, riporta la testata, veniva sostenuta l’infondatezza della domanda per un presunto “difetto di legittimazione attiva” dei genitori, sostenendo che il diritto al risarcimento spettasse solo alla figlia. La Corte, tuttavia, ha ritenuto legittima l’azione dei genitori in quanto hanno chiesto il risarcimento di un “danno patrimoniale proprio”, rappresentato dalle spese che hanno effettivamente sostenuto per le cure della bambina.

Il punto centrale del contendere, però, era il nesso di causalità tra il comportamento dell’istituto e l’infortunio. La difesa contestava la violazione del regime probatorio, sostenendo che non fosse stata provata la colpa dell’insegnante. La Corte d’appello, invece, ha ribadito un principio: alla responsabilità della scuola per i danni subiti dagli alunni “dev’essere attribuita natura contrattuale”, con la conseguente applicazione dell’articolo 1218 del codice civile. L’iscrizione a scuola, infatti, perfezionerebbe di per sé un contratto che obbliga l’istituto alla sorveglianza. Questo significa che, sebbene spetti al danneggiato provare il nesso di causalità tra la condotta della scuola e il danno, è invece onere dell’istituto scolastico “fornire la prova positiva dell’avvenuto adempimento” dei propri doveri di vigilanza.

In questo caso, la prova sarebbe stata raggiunta proprio dalla circostanza che né l’insegnante né alcun altro operatore erano presenti in classe al momento dell’incidente. La Corte ha stabilito che “la presenza dell’insegnante, durante l’orario delle lezioni, avrebbe probabilmente costituito elemento utile ad evitare il sinistro”, escludendo ogni possibilità di difesa da parte dell’istituto. La Corte ha, inoltre, rigettato la richiesta di manleva avanzata dal Ministero nei confronti della compagnia assicuratrice, in quanto il Ministero non ha prodotto agli atti la polizza assicurativa, non riuscendo a dimostrare l’esistenza del diritto di garanzia. L’appello è stato, quindi, dichiarato infondato e rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado e la condanna del Ministero al pagamento anche delle spese legali.

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