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18.07.2026

Alunno con disabilità esce due ore prima, manca il docente di sostegno. Accolto ricorso della famiglia: l’insegnante non è solo un sorvegliante

Se una scuola non garantisce la frequenza scolastica per l’intero orario ordinario ad un alunno con disabilità lo sta di fatto discriminando: questo il principio stabilito dalla Cassazione, che ha condannato un asilo paritario trevigiano che aveva stabilito che un bambino con disabilità dovesse uscire prima, alle 14,30 invece che alle 16, vista la mancanza in quelle ore del docente di sostegno.

La scuola ha sbagliato

Come riporta Il Corriere della Sera, secondo i giudici “al bambino disabile non può essere imposta una riduzione di orario per la mera circostanza che l’insegnante di sostegno non copra l’intero orario di frequenza scolastica previsto per gli altri alunni della medesima classe, né perché sia considerato un alunno ‘difficile’ a causa della gravità del disturbo dello spettro autistico che accompagna la sua condizione esistenziale”.

Quindi “è l’amministrazione scolastica a dover adattare la propria organizzazione alle esigenze della persona, non viceversa”. Altrimenti, “accompagnare l’alunno all’uscita di scuola prima del termine delle lezioni, quando la campanella non è ancora suonata e gli altri alunni continuano regolarmente le attività didattiche, è un comportamento che, quando diventa pratica ripetuta e costante, contraddice lo spirito dell’inclusione scolastica e l’effettività del diritto all’eguaglianza, concretandosi in una condotta discriminatoria”.

Come riporta Open, secondo la scuola, la riduzione era necessaria perché, senza un sostegno adeguato, il comportamento del bambino avrebbe potuto rappresentare un pericolo per sé e per gli altri. L’istituto aveva inoltre sostenuto che l’orario fosse collegato alle ore di sostegno e di assistenza previste dal piano educativo individualizzato (il Pei).

Nel 2023 il Tribunale di Treviso aveva riconosciuto il carattere discriminatorio della condotta, condannando la scuola a versare 10mila euro per il danno non patrimoniale e ordinandole di non ripetere il comportamento. La Corte d’appello di Venezia aveva però ribaltato la decisione, ritenendo che la frequenza ridotta fosse coerente con il Pei e con le condizioni del bambino.

La Cassazione ha respinto questa impostazione della Corte d’appello. Una riduzione dell’orario può essere ammessa soltanto in casi eccezionali, quando esistano valide ragioni cliniche, certificate e stabilite nell’interesse del bambino. Non può invece essere decisa unilateralmente dalla scuola, utilizzata per gestire comportamenti complessi o giustificata dalla mancanza di personale.

Il ruolo del docente di sostegno

La Corte precisa inoltre che l’insegnante di sostegno non può essere considerato il “sorvegliante speciale” dell’alunno con disabilità. È un docente contitolare della classe e partecipa alla programmazione educativa rivolta a tutti gli studenti. La sua assenza durante una parte dell’orario non può quindi trasformarsi automaticamente nell’impossibilità per il bambino di restare a scuola.

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