Secondo quanto riportato dal nostro esperto Salvatore Pappalardo, nel mese di giugno, a seguito dell’informativa da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito ai sindacati di categoria, dovrebbe essere emanata l’O.M. volta a dettare le disposizioni per le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA con l’indicazione non solo della data ultima di presentazione della domanda, ma anche dei requisiti necessari richiesti per il personale interessato.
Martedì 26 maggio ci sarà un confronto sul rinnovo del CCNI delle assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2026/2027 tra ministero, Aran e sindacati. Sul piatto la possibilità o meno di estendere la deroga per il ricongiungimento familiare ai genitori di figli fino a sedici anni, allineandola al termine dell’obbligo scolastico.
A tal proposito, diverse sono le email, pervenute alla nostra redazione, di docenti che chiedono a gran voce un ripensamento da parte del ministero.
Di seguito l’appello dei docenti.
“In vista del confronto del 26 maggio sul rinnovo del CCNI delle assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2026/2027, rivolgiamo un appello al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, alle organizzazioni sindacali e all’ARAN, affinché venga posta particolare attenzione al tema della tutela familiare dei docenti con figli minori. Il Ministro Valditara ha più volte dimostrato sensibilità verso i temi della famiglia, della natalità e della centralità educativa dei figli. Per questo chiediamo che venga inserita la deroga per i docenti con figli fino al compimento dell’obbligo scolastico, riportando il limite almeno a 16 anni. La scelta di ridurre la soglia a 14 anni ha lasciato molte famiglie in una situazione di forte difficoltà, costringendo numerosi docenti a vivere lontani dai propri figli durante una fase molto delicata della crescita adolescenziale. L’obbligo scolastico nel nostro Paese termina a 16 anni: riteniamo quindi giusto e coerente che anche le tutele previste nelle assegnazioni provvisorie accompagnino i figli fino a tale età. Siamo consapevoli dell’importanza della continuità didattica, ma crediamo che il valore della famiglia e della presenza educativa dei genitori debba essere considerato una priorità altrettanto fondamentale. Confidiamo nella sensibilità del Ministro Valditara, delle organizzazioni sindacali e dell’ARAN affinché possa essere trovata una soluzione equilibrata che tenga insieme le esigenze della scuola e il diritto all’unità familiare”.
Al fine di presentare la domanda, considerato i tempi tecnici, è plausibile che il termine ultimo per l’assegnazione provvisoria sia fissato entro i primi giorni di luglio al fine di poter assegnare il personale docente con contrato a tempo indeterminato sui posti vacanti e disponibili, prima della procedura prevista per la conferma dei docenti di sostegno e il successivo conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, le cui funzioni sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 29 luglio 2026.
Considerato che l’assegnazione provvisoria rappresenta un passaggio importante per il ricongiungimento della famiglia, anche se per un anno, il requisito indispensabile è la residenza del coniuge, figlio o genitore da almeno tre mesi dalla data di scadenza prevista dall’O.M. e non essere vincolato per un triennio nella sede di titolarità tranne le previste eccezioni.
La disposizione di legge, tranne eventuali altre innovazioni, prevede, in ottemperanza alle disposizioni previste dal CCNI 2025/2028 sulla mobilità e alle successive modifiche intervenute successivamente l’entrata in vigore del contratto, che eccezionalmente possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria i docenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
Inoltre possono fare domanda di assegnazione provvisoria i docenti che usufruiscono dell’art. 42 del Decreto legislativo 151 del 2001 secondo il seguente ordine:
1) Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di soggetto con disabilità grave;
2) Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).