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Assemblee degli studenti, non è obbligatoria la presenza dei docenti

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Obbligare i docenti con orario cattedra alla vigilanza e al rispetto del proprio orario di servizio durante le assemblee degli studenti è un ordine di servizio contra legem.

NORMATIVA SULLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Le norme sulle assemblee degli studenti delle scuole secondarie di II grado dispongono che i docenti non possono essere obbligati alla vigilanza e, nel caso avessero un orario cattedra, nemmeno al rispetto del loro orario di servizio durante lo svolgimento dell’assemblea di Istituto. Invece i docenti che hanno il loro orario di servizio sulle ore di potenziamento, per occuparsi di progetti o di attività organizzative, non svolgendo compiti riferiti all’insegnamento frontale, la loro attività non viene interrotta dal fatto che gli studenti svolgano l’assemblea. Per cui un docente che per esempio svolge il suo orario di servizio in attività organizzative, durante lo svolgimento dell’assemblea degli studenti continuerà tranquillamente a svolgere la sua attività secondo il suo orario di servizio.

Ricordiamo che per la legge tutti i docenti non sono obbligati ad assistere e vigilare all’assemblea d’Istituto e non sono nemmeno obbligati, per quanto attiene ai docenti impegnati nell’orario delle lezioni,  a permanere nei locali dell’Istituto per tutto l’orario scolastico individuale. Infatti il comma 8 art.13 del D.lgs.297/94 dispone che “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”.

In tale comma si utilizza il verbo “possono assistere” e non “devono assistere” ed inoltre è ribadito che l’assistenza scaturisce da un libero e spontaneo “desiderio” del docente. In tale comma non è volutamente menzionato il termine vigilanza. È noto che l’assemblea d’Istituto interrompe la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione, di conseguenza i docenti impegnati nelle classi ( non quelli su potenziamento che sono impegnati in altre attività) non hanno l’obbligo a permanere a scuola fino al termine del proprio orario di servizio. I docenti saranno chiamati a restare a scuola durante l’assemblea degli studenti, solo se è stata prevista, simultaneamente, un’attività collegiale ordinaria o straordinaria. Per cui se non ci fossero riunioni collegiali convocate, il docente che lo volesse, una volta avviata l’assemblea, dopo avere fatto l’appello di inizio giornata, che è un obbligo del docente della prima ora di servizio, potrebbe liberamente allontanarsi dalla scuola essendo state interrotte le attività didattiche e non avendo, come già detto, obblighi di vigilanza.

SENTENZE TRIBUNALE DEL LAVORO E CONSIGLIO DI STATO

A dirlo è una sentenza del Tribunale Cagliari a cui si sono rivolti dei docenti sardi che venivano obbligati dal dirigente scolastico a rispettare l’orario di servizio all’interno dei locali scolastici. La sentenza depositata il 25 settembre 2007, mette in evidenza che nelle giornate di assemblea d’Istituto gli insegnanti della prima ora di lezione hanno l’obbligo di rilevare le presenze e le assenze degli studenti quando l’inizio dell’assemblea coincida con l’orario iniziale della giornata scolastica. Inoltre il Giudice ha riconosciuto corretto il comportamento del docente che non si presenta a scuola, in occasione delle assemblee, nelle ore successive alla prima, e comunque di lasciare il servizio dopo aver rilevato le presenze e le assenze.

É utile sapere che c’è anche una sentenza del Consiglio di Stato la n. 173/87 in cui viene evidenziato che “non è ipotizzabile l’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate”. In sostanza il Consiglio di Stato sentenzia che se c’è l’interruzione delle attività didattiche, come capita durante l’estate, ma anche per allerta meteo o per le assemblee studentesche, non è pensabile pretendere la presenza dei docenti nei locali della scuola in assenza di attività collegiali programmate.