Il primo settembre di ogni anno rappresenta per il mondo della scuola l’inizio non solo di un anno scolastico, ma anche l’inizio, per tanti docenti, di un’attività lavorativa spesso precaria caratterizzata da contratto a tempo determinato con l’incarico di supplente per anno intero su posto vacante e disponibile o su posto vacante ma non disponibile fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2027)
Con l’emanazione dell’O.M. 27 del 16 febbraio 2026 la normativa sulle supplenze ha subito delle notevoli novità riguardanti non solo il ripescaggio, ma le sanzioni per i docenti che, individuati quali aventi diritto alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, dovessero rinunciare alla nomina e peggio ancora dovessero accettare e abbandonare il servizio.
I docenti individuati quali destinatari di una supplenza dovranno presentarsi, di norma entro 24 ore, alla scuola assegnata al fine di stipulare il contratto e assumere servizio; qualora un docente dovesse rinunciare all’assegnazione della supplenza o non dovesse assumere servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, andrebbero incontro alla possibilità di non conseguire supplenze, annuali fino al 31 agosto e temporanee fino al 30 giugno, per tutte le classi di concorso e posti d’insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
I docenti, individuati quali destinatari di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, che dovessero assumere servizio dopo aver perfezionato il contratto con il dirigente della scuola assegnata e abbandonare il servizio, andrebbero incontro alla perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e perfino supplenze brevi e saltuarie per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado d’istruzione per l’intero biennio 2026/2028.