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Cassazione: la scuola è responsabile in caso di infortunio

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La scuola risponde sempre dell’infortunio dell’alunno: lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n° 3695/2016 depositata nei giorni scorsi. I giudici sottolineato che «è principio consolidato di questa Corte che, in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’istituto, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale» e che «tra insegnante e allievo si instaura, per contratto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza».

La sentenza, riporta Il Sole 24 Ore, riguarda il caso di una tredicenne che era scivolata a causa del pavimento bagnato negli spogliatoi dei locali adibiti dalla scuola a palestra. Nella caduta l’alunna si era rotta un dente e aveva riportato postumi invalidanti permanenti al 2 per cento. I genitori avevano quindi chiamato in giudizio il ministero dell’Istruzione, che però si era difeso sostenendo che l’obbligo di sorveglianza non è esercitabile in forma continuativa perché l’alunna era scivolata nel locale dei servizi igienici. In più, secondo il ministero, il fatto che il pavimento fosse bagnato avrebbe al più potuto configurare la violazione di obblighi di custodia della cosa, non imputabili alla scuola ma al Comune proprietario dell’edificio.

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 Il Tribunale di Trieste e la Corte d’appello di Trieste avevano respinto la domanda dei genitori, rilevando l’assenza di un rapporto causale tra l’evento e la condotta del personale scolastico.

La Cassazione, però, ha ribaltato il giudizio spiegando che «dall’iscrizione alla scuola deriva, a carico di essa, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l’obbligo di vigilare sull’idoneità dei luoghi». I giudici chiariscono anche che non fa alcuna differenza il fatto che i locali dello spogliatoio non fossero situati all’interno dell’edificio scolastico ma in un centro polisportivo comunale gestito da altri enti perché «anche il detentore è custode» ed è quindi tenuto a vigilare sullo stato della struttura.