Registrati
20.08.2026

Collegio docenti, alla prima convocazione il ds dovrà nominare il Segretario verbalizzante tra i suoi due primi collaboratori

La scelta del dirigente scolastico per quanto riguarda la nomina del Segretario verbalizzante del Collegio dei docenti deve ricadere su uno dei due suoi collaboratori. Questa non è una semplice prassi ma, piuttosto, è una disposizione legislativa definita nell’art.7 del d.lgs. 297/94.

Segretario verbalizzante del Collegio docenti

Per quanto attiene la nomina, da parte del dirigente scolastico, del Segretario verbalizzante del Collegio docenti è bene ricordare che resta vigente il comma 6 dell’art.7 del decreto legislativo del 16 aprile 1994 n.297. Tale norma, pienamente vigente, specifica che: “Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h)“. Il Testo Unico dopo il 1994 ha ovviamente subito delle variazioni, ma l’impianto della normativa resta attuale e vigente. Per la precisione il termine “direttore didattico” o “preside” è sostituito con il termine “dirigente scolastico” dal DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1998, n. 59 e i due principali collaboratori del dirigente scolastico non vengono più eletti dal Collegio docenti come prevede il vigente comma 2, lettera h) dell’art.7 del d.lgs. 297/94, ma vengono nominati direttamente dal dirigente scolastico per effetto della successiva norma dell’art.25, comma 5, del d.lgs. 165/2001 che, vale la pena ricordarlo è stato aggiornato dall’art.14, comma 22 del decreto legge 95/2012 confermato in legge n.135 del 7 agosto 2012. In altri termini applicando il combinato composto del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 297/94 e successive modifiche, il dirigente scolastico potrà scegliersi i due suoi primi collaboratori, che potrà retribuire tramite compenso accessorio, e la scelta del segretario verbalizzante ricade proprio su uno dei due collaboratori scelti.

Scegliere un terzo collaboratore per redigere il verbale del Collegio docenti non rispetta quanto specificato nel Testo Unico della Scuola e per la delicatezza della funzione assegnata, potrebbe rendere nulle le verbalizzazioni approvate in caso di contenzioso.

Compiti del Segretario verbalizzante

Il Segretario verbalizzante del Collegio docenti è chiamato a documentare l’andamento regolare della seduta anche in ragione delle presenze e assenze dei partecipanti, riassumendo gli interventi dei membri del Collegio, specificando l’ordine del giorno e riportando l’esito delle votazioni di delibera e sottolineando i pareri espressi sulle materie disciplinate dall’art.7 comma 2 del d.lgs.297/94.

Sarà proprio il Segretario verbalizzante e il Presidente del Collegio docenti, ovvero il dirigente scolastico, a sottoscrivere il verbale redatto. Il Segretario verbalizzante è responsabile anche dell’inserimento del verbale nel registro dei verbali del Collegio dei docenti.

In caso di assenza del Segretario verbalizzante

In caso dell’assenza del collaboratore del dirigente scolastico che svolge la funzione di Segretario verbalizzante, il dirigente può nominare un Segretatio ad acta con una delega temporanea specifica motivando la particolare esigenza di trovare un sostituto.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate