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Contratti a termine: scatta l’abuso se reiterati

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La reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti e del personale tecnico e amministrativo della scuola si configura come un abuso solo se, per effetto dei diversi rinnovi contrattuali, la durata complessiva del rapporto supera il periodo di 36 mesi, computo nel quale rientrano solo i rapporti instaurati a partire dal 10 luglio 2001.

Il Sole 24 Ore torna su un argomento che da anni coinvolge migliaia di precari, aggiungendo che qualora si configuri la violazione di questo limite, la sanzione deve dare un ristoro effettivo: pertanto, può bastare la “stabilizzazione” mediante procedura selettiva, a patto che intervenga in un tempo congruo. In mancanza di tale misura, deve essere riconosciuto un risarcimento del danno.

 

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E il giornale di Confindustria riporta le conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione con le prime decisioni elaborate dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 187/2016 in merito all’annosa questione dei contratti a termine dei docenti e del personale Ata.

I principi, tuttaiva, non riguardano le supplenze su “organico di fatto” e temporanee, per le quali l’illecito potrà essere riscontrato solo se il lavoratore fornirà una prova specifica dell’abuso, ma si applicano all’organico “di diritto”.

Con sette sentenze depositate, la Cassazione, scrive sempre Il Sole 24 Ore,  definisce le condizioni per la configurabilità concreta dell’abuso e stabilisce le conseguenze sanzionatorie da applicarsi.

Riguardo al primo profilo, la sentenza stabilisce che il parametro da utilizzare per integrare l’illegittima e abusiva reiterazione dei contratti a termine consiste nel periodo massimo di tre anni (a partire dal 10 luglio 2001, quando scadeva il termine per adeguarsi al diritto comunitario).

Con riferimento alle conseguenze sanzionatorie applicabili in caso di illecito, la Corte di legittimità introduce una rilevante distinzione. Viene considerata una sanzione efficace e idonea l’assunzione a tempo indeterminato avvenuta a seguito di procedura selettiva .

Al contrario, non può essere considerata una sanzione adeguata la sola teorica “chance” di stabilizzazione, ipotesi che si verifica quando il conseguimento del posto di ruolo non è certo è non è conseguibile in tempi ravvicinati. In tale caso, il lavoratore potrà chiedere un risarcimento del danno.