Home Personale Differenza normativa tra “persona fragile” e “lavoratore fragile”

Differenza normativa tra “persona fragile” e “lavoratore fragile”

CONDIVIDI

La produzione normativa e tecnica di questi mesi ha posto attenzione dapprima alla “persona fragile” e successivamente al “lavoratore fragile”:

  • “persona fragile”: portatore di patologie attuali o pregresse che la rendono suscettibile di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio, anche detti ipersuscettibili. Una generica definizione può essere rintracciata nel DPCM 08/03/2020 e successivi fino al DPCM 26/04/2020 che all’art. 3, comma 1, lett b) prevede che “sia fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità”;
  • “lavoratore fragile”: l’ambito di applicazione è quello delle patologie gravi, come circoscritto dal DL 17/03/2020, poi ripreso dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 in conversione del DL appena citato e, successivamente, dal DL n. 34 del 19/05/2020 che prolunga il periodo di fruizione della tutela fino al 31luglio 2020.Viene definito come “il lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992”.

 

Ricordiamo che all’interno delle scuole e in particolare dello svolgimento della Maturità 2020 i “lavoratori fragili” hanno potuto usufruire dell’art.26 dell’OM n.10 del 16 maggio 2020, sostenendo l’esame di Stato da remoto.