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05.11.2026

Docente aggredita a scuola durante un’attività facoltativa: l’assicurazione Inail vale anche in questo caso? La domanda della Cassazione

I casi di docenti aggrediti a scuola, purtroppo, sono ormai comuni. La Cassazione si trova ad affrontare però un caso anomalo: cosa accade se un insegnante viene picchiato durante lo svolgimento di attività non obbligatorie?

Come riporta Il Sole 24 Ore, la Sezione lavoro della Cassazione ha inviato in pubblica udienza il caso di un’insegnante aggredita dopo un corso facoltativo: come funziona la copertura Inail per gli infortuni in itinere subiti dal personale scolastico al termine di attività formative non obbligatorie?

Come afferma la Suprema Corte, se da un lato la legge ancora collega la tutela dell’istituto assicurativo a un rigido nesso di occasionalità necessaria con la prestazione lavorativa, dall’altro il mondo della scuola si muove da anni verso modelli di formazione diffusa, flessibile e permanente.

Secondo i Supremi giudici oggi per un docente l’aggiornamento non si esaurisce più soltanto nelle formali delibere del Collegio dei docenti. L’uso delle lingue straniere, le competenze digitali e le nuove metodologie didattiche spingono costantemente il personale a frequentare corsi interni ed esterni su base volontaria. In questo contesto si apre un “cortocircuito” giuridico centrale, ossia tracciare il confine preciso tra la sfera personale di crescita dell’individuo e l’interesse protetto dell’amministrazione scolastica.

Nella futura udienza pubblica i giudici supremi non saranno chiamati a decidere soltanto sulla specifica aggressione subita dall’insegnante di scienze, ma dovranno fissare criteri generali di grande rilevanza. Sarà necessario stabilire se un corso non obbligatorio rivolto a migliorare le competenze trasversali possa rientrare nell’orbita del lavoro.

Occorrerà, inoltre, chiarire se la permanenza nei locali scolastici per motivi formativi estenda la tutela del tragitto di ritorno verso casa anche a orario di servizio concluso. Infine andrà valutato se l’assenza di un’imposizione formale da parte della scuola escluda automaticamente la copertura assicurativa o se debba prevalere una lettura più ampia della protezione del lavoratore.

Una pronuncia favorevole alla docente allargherebbe sensibilmente le maglie delle garanzie di tutela, riconoscendo che l’aggiornamento professionale dell’insegnante costituisce un valore costante privo di rigidità burocratiche. Al contrario la conferma della linea restrittiva imporrebbe al personale scolastico di valutare con attenzione la natura formale di ogni attività svolta a scuola per non rischiare di perdere le garanzie assistenziali.

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