Una docente X, titolare nella scuola primaria su posto comune, ci chiede se può chiedere utilizzazione su posto lingua o su sostegno in altra scuola. La docente X specifica che è in possesso del titolo di insegnamento della lingua straniera di inglese e possiede anche il titolo di specializzazione di sostegno per la scuola primaria.
Per rispondere alla docente X dobbiamo riferici all’art.2, comma 1, lettera i) del CCNI delle Utilizzazioni 2025-2028, che stabilisce che i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, i quali possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione; Quindi la docente X xhe ha il titolo di specializzazione su sostegno scuola primaria, può chiedere domanda di utilizzazione sui posti di sostegno della scuola primaria nella provincia di titolarità, anche nella medesima scuola di titolarità dove insegna su posto comune.
Ai sensi del secondo capoverso dell’art.2, comma 1, lettera i) del CCNI utilizzazioni 2025-2028, i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della
lingua straniera, possono chiedere di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili; In tal caso i docenti devono esprimere come prima preferenza la scuola di titolaritè, solo se non ci sono disponibilità, potrà essere utilizzato in altra scuola diversa da quella di titolarità.
Nell’ultima parte dell’art.2, comma 1, lettera i) del CCNI utilizzazioni 2025-2028, c’è scritto che i docenti titolari su insegnamento curriculare i quali possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/2012.