Prima Ora | Notizie scuola del 5 maggio 2026

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05.05.2026

Esami di maturità 2026, la legge primaria a cui fare principalmente riferimento è il d.lgs. 62/2017 e sue successive modifiche

La normativa legislativa principale di riferimento per il nuovo esame di maturità 2026 è il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che è stato novellato dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, concernente “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.

Da esame di Stato ad esame di maturità

Precisiamo che il testo legislativo di riferimento del nuovo esame di maturità 2026 è il CAPO III del d.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, modificato recentemente dal decreto legge n. 127/2025, proprio nel suo primo articolo, l’art.12 comma 1 che è stato riformulato nel seguente modo: “L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L’ esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L’esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

Da PCTO a FSL

Lo stesso decreto legge n.127 del 9 settembre 2025, modifica anche il comma 2 dell’art.12 del d.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, eliminando l’acronimo PCTO e introducento il nuovo acronimo FSL ( Formazione Scuola-Lavoro): “In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, ((l’esame di maturità)) tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Dalle vecchie commissioni a quelle nuove

Il decreto legge n.127 del 9 settembre 2025, interviene a modificare anche le commissioni dell’esame di maturità, introducendo nell’art.16, comma 4, del d.lgs. n. 62/2017, nuove regole nella composizione della commissione di questo nuovo esame di maturità: “ Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito ((…)). In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I commissari e il presidente sono nominati dall’Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati“.

Documento del 15 maggio

Nel documento del 15 maggio, che regolarmente deve essere elaborato dal Consiglio di classe, dovranno essere introdotte alcune novità normative definite dalle modifiche introdotte a livello legislativo. Tuttavia, ai sensi dell’art.17, comma 1 , del d.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell’espletamento dei lavori.

Le prove d’esame vanno svolte tutte

Il decreto legge n.127/2025 ha introdotto un nuovo comma, il comma 2-bis, all’art.17 del d.lgs. n.62/2017. In tale nuovo comma è scritto: “L’esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2″. Nel comma 2 si prevedono le due prove scritte a livello nazionale e poi il colloquio, salvo il caso, previsto dal comma 7, in cui in specifici indirizzi si preveda la terza prova scritta.

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