Mancano ormai pochi giorni agli esami di riparazione per gli studenti della secondaria di secondo grado, appuntamento che per molti rappresenta l’ultima possibilità per recuperare un’insufficienza e affrontare con serenità l’anno scolastico successivo. Eppure, mentre le scuole si preparano a riaprire le porte, c’è un problema che rischia di rendere ancora più difficile questo momento: il caldo.
Tra fine agosto e i primi giorni di settembre le temperature possono essere ancora molto elevate. In molte scuole, soprattutto negli edifici più vecchi, le aule non sono dotate di sistemi di climatizzazione e spesso anche la semplice ventilazione risulta insufficiente. Quindi, più che esami, diventano vere e proprie prove di resistenza per studenti e docenti.
Ma quando si svolgono esattamente? La nota ministeriale dell’11 giugno 2026 ha delinato un cronoprogramma serrato che coinvolge tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del primo e del secondo ciclo.
L’esito finale di questi esami deve essere comunicato dal 18 agosto all’8 settembre, quest’anno.

Gli esami possono essere svolti a luglio oppure tra fine agosto e settembre.
Come ha spiegato il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara, nella scuola secondaria di secondo grado oltre all’ammissione alla classe successiva o la non ammissione, c’è anche la possibilità della sospensione del giudizio con il debito scolastico e il recupero di una o più discipline. Tale recupero e l’esame per valutare l’assolvimento del debito o dei debiti, è regolato da un decreto ministeriale che risale al 2007. Si tratta del D.M. n. 80/2007 che introduce in buona sostanza un esame valutativo delle carenze riscontrate a giugno, da espletare entro la fine dell’anno scolastico e quindi entro il 31 agosto di ogni anno, per decidere l’ammissione o la non ammissione dello studente deficitario alla classe successiva.
Bisogna ricordare che, a rigore di norma, l’art. 5 del D.M. n. 80/2007 stabilisce nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, tale da non comportare un immediato giudizio di promozione, il consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.
L’art. 6 del D.M. n.80/2007 spiega che il giudizio finale interverrà, a cura dello stesso consiglio di classe, a conclusione degli interventi didattici proposti obbligatoriamente dalla scuola, dopo esami di verifica scritti ed orali e di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
In moltissime scuole si va oltre questa data, con deroghe.