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Esami di Stato 2021: no mascherine Ffp2

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Con nota del 21 maggio 2021 il Ministero dell’Istruzione ha definito le procedure di sicurezza con le quali si terranno gli esami di Stato 2021, in accordo con i sindacati.

Si tratta delle LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021.

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PROTOCOLLO D’ESAMI

L’esigenza è chiaramente quella di garantire, negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, lo svolgimento degli esami in sicurezza, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19.

Mascherine chirurgiche

Una delle indicazioni di maggiore rilievo riguarda le mascherine, che dovranno essere solo di tipo chirurgico: non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale.

Il capo dipartimento del ministero dell’Istruzione Stefano Versari all’interno di una nota, la n. 698, inviata alle scuole, aveva già chiarito: “Ferma restando la necessità di utilizzo delle mascherine nei locali scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, il Comitato tecnico scientifico, interpellato da questo Ministero, ha espresso parere contrario sull’ipotesi di prescrivere l’impiego dei dispositivi del tipo Ffp2 da parte degli studenti, considerandone non consigliabile l’uso prolungato”.

Come immaginiamo e come ha anche rivelato il sondaggio della Tecnica della Scuola, gli alunni continueranno a provvedere comunque con mascherine proprie piuttosto che usare quelle in dotazione dalle scuole.

Esame in video-conferenza

Quanto alle modalità dell’esame, potranno svolgere l’esame in DaD o meglio in video-conferenza solo coloro che si trovino nelle seguenti situazioni:

  • candidati degenti in luoghi di cura od ospedali;
  • candidati comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame;
  • candidati detenuti.

Inoltre, si chiarisce che si ricorrerà alla video-conferenza anche:

  1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
  2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza – in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate – e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
  3. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica. In questo caso, il presidente della commissione potrà disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona.

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