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“Fate ripetere l’anno a nostro figlio”: il TAR Sicilia dice no alla richiesta della famiglia dell’alunno con disabilità ammesso alla Maturità

Chiedevano che il figlio disabile potesse ripetere l’ultimo anno di scuola superiore per consolidare le sue abilità adattive e sociali, ma la loro richiesta è stata respinta dai giudici amministrativi. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione staccata di Catania, Sezione Terza), con la sentenza n. 02485/2026 pubblicata il 14 settembre 2026, ha stabilito che la valutazione scolastica e l’ammissione agli esami rientrano nella discrezionalità tecnica esclusiva del corpo docente.

La richiesta della famiglia: bocciatura per favorire l’integrazione

La vicenda legale è nata dall’iniziativa del genitore, in qualità di legale rappresentante e amministratore di sostegno dello studente. Di fronte alla decisione del Consiglio di classe di ammettere lo studente all’esame di Stato con un percorso e prove differenziate non equipollenti, la famiglia ha presentato un’istanza formale per ottenere il trattenimento scolastico (la ripetizione della V classe).

Secondo i genitori, supportati dalle relazioni di quattro specialisti esterni, un ulteriore anno scolastico sarebbe stato fondamentale per consentire al ragazzo di stabilizzare e generalizzare le sue competenze relazionali e di autonomia prima dell’uscita dal percorso di studi. Per questo motivo, la famiglia ha impugnato l’ammissione alla Maturità e i verbali del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).

La decisione del TAR: le ragioni del no alla ripetenza

Il TAR di Catania ha respinto integralmente il ricorso della famiglia, chiarificando i limiti della legge e il ruolo delle istituzioni scolastiche.

Innanzitutto, la decisione sull’ammissione o non ammissione agli esami spetta esclusivamente al personale docente ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta irragionevolezza.

Le certificazioni prodotte dai quattro specialisti privati hanno un valore meramente consultivo e dipingevano il trattenimento come “auspicabile”, non come un obbligo per la scuola.

Durante l’anno, sia il Consiglio di classe che il GLO avevano certificato un’evoluzione positiva e il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) differenziato.

In questo contesto, l’articolo 14, comma 1, lett. c) della Legge 104/1992 rappresenta una norma eccezionale attivabile su proposta del Consiglio di classe per una terza ripetenza e non attribuisce alla famiglia un diritto incondizionato di esigere la bocciatura.

I giudici hanno inoltre giudicato irricevibili le censure sul PEI adottato a inizio anno, in quanto non impugnato tempestivamente nei termini decadenziali di legge.

Privacy e spese processuali

Rilevato che lo studente ha raggiunto risultati coerenti con il proprio profilo di funzionamento, il Tribunale ha confermato la legittimità dei provvedimenti impugnati. In considerazione della peculiarità e della delicatezza umana della vicenda, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.

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