Il Decreto-legge n. 144/2026, noto come Decreto P.A., è stato convertito nella Legge n. 174 del 5 ottobre 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026.
Tra le novità, figurano le disposizioni sulle ferie non godute nel pubblico impiego, introdotte dall’art. 1, commi 1 e 2, che modificano l’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012.
La nuova disciplina attribuisce al datore di lavoro la responsabilità di garantire al personale la possibilità di fruire effettivamente delle ferie, dei riposi e dei permessi spettanti.
In particolare, la monetizzazione delle ferie non godute è consentita soltanto in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro deve invitare formalmente il dipendente a utilizzare le ferie annuali, informandolo delle conseguenze del mancato godimento.
Qualora il lavoratore, pur essendo stato messo nelle condizioni di fruirne, scelga consapevolmente di non utilizzare le ferie, perde il diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
Spetta al Dirigente dimostrare la sussistenza delle condizioni che giustificano il mancato riconoscimento dell’indennità.
Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle ferie maturate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.
Come chiarito dalla CISL Scuola, “tale norma non si applica al personale docente e ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie“.