Cosa succede se si rinuncia ad una supplenza da Gps o Gae? Come molti sanno, si va incontro ad una sanzione, diversa a seconda della casistica. In base a quanto scritto nell’ordinanza Gps di quest’anno, la numero 27 del 16 febbraio 2026, ecco quali sono le varie sanzioni a cui si potrebbe andare incontro.
Se rifiuti il posto o non ti presenti a scuola: perderai la possibilità di ottenere altre supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie. Restano disponibili le “supplenze temporanee”.
Se lasci il lavoro dopo aver iniziato: la sanzione è più severa: non potrai più lavorare come supplente (nemmeno per pochi giorni, nemmeno per quanto riguarda le “supplenze temporanee”) in nessuna materia e in nessuna scuola per l’intero periodo di validità delle graduatorie, ovvero per tutto il biennio 2026-2028.
Cosa vale come rifiuto: se non rispondi alla chiamata della scuola nei tempi richiesti o se accetti ma poi non ti presenti, il sistema lo considera come se avessi rifiutato ufficialmente.
Se lasci il lavoro dopo aver iniziato (abbandono): anche in questo caso, se abbandoni il servizio dopo l’inizio, perdi ogni possibilità di ottenere supplenze di qualunque tipo per l’intero biennio 2026-2028 in ogni materia e grado.
Se stai già lavorando per una supplenza temporanea (breve), puoi sempre lasciarla per accettarne una più lunga che duri fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino alla fine dell’anno scolastico (31 agosto). Se non si esercita questa facoltà non si viene puniti in nessun modo.