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19.09.2026

GPS e rinuncia alla supplenza: sanzione ingiusta e sproporzionata

Con l’emanazione dell’O.M. n. 27/2026 sono state introdotte numerose novità, non sempre positive per il personale interessato.

Se è senz’altro da salutare con favore la possibilità per il docente “saltato” dall’algoritmo, di essere ripescato nei successivi “turni di nomina”, sono state istituite nuove sanzioni in caso di rinuncia alla nomina.

Rinuncia alla nomina e abbandono del servizio

Com’è noto ai docenti precari, si ha “abbandono del servizio” quando il docente lascia la supplenza che gli è stata conferita, dopo aver già preso servizio.

Si tratta di una scelta che può avere conseguenze particolarmente gravi per l’attività didattica; si pensi ad un docente che abbandoni le sue classi senza motivo a ridosso della fine dell’anno scolastico, con immaginabili ripercussioni anche sull’attività di valutazione da parte del docente che gli dovesse subentrare a pochi giorni dalla fine delle lezioni.

In questo caso, l’OM prevede la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie

La rinuncia alla supplenza

Si ha invece rinuncia alla supplenza quando il docente rinuncia all’incarico prima ancora di prendere servizio e senza aver firmato alcun contratto.

E’ piuttosto evidente che in tale fattispecie non ci sarebbero le paventate conseguenze sull’attività didattica e di valutazione che si registrano in caso di abbandono del servizio.

Per queste ragioni, le precedenti ordinanze- pur sanzionando la rinuncia- avevano stabilito che il docente non avrebbe potuto assumere altri incarichi per l’anno scolastico di riferimento.

In pratica, abbandono del servizio e rinuncia alla supplenza comportano in entrambi i casi l’impossibilità di ricevere incarichi di supplenza da GPS “per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie”.

Con la sola differenza che in caso di abbandono non si potranno ricevere incarichi di supplenza neppure da graduatorie d’istituto.

Rinuncia alla nomina e mancata presentazione della domanda di aggiornamento

In pratica, il docente che abbia rinunciato (anche per gravi motivi) alla nomina viene equiparato al docente che non abbia neppure presentato domanda di inclusione/aggiornamento delle graduatorie, perché in entrambi i casi tali docenti non potranno ricevere incarichi da GPS per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie

La posizione del C.S.P.I.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (al quale il Ministero si era rivolto per un parere obbligatorio) aveva richiesto di prevedere almeno la possibilità di non applicare una sanzione così grave (perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le classi di concorso per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie) nei casi di giustificato motivo suffragato da oggettiva documentazione.

Eppure, questa richiesta (di semplice buon senso) non è stata accolta dal Ministero che l’ha ritenuta eccessivamente “astratta”.

Sanzione ingiusta e sproporzionata

Ritenere che, persino di fronte a valida motivazione corredata da adeguata documentazione, l’interessato debba essere punito col massimo della sanzione si pone in contrasto col principio di proporzionalità e ragionevolezza.

In questo caso, inoltre, si sarebbe di fronte anche ad una disparità di trattamento, in quanto al docente che abbia effettuato la rinuncia nell’a.s. 2026/27 verrebbe inibito di ottenere incarichi di supplenza da GPS per due anni, mentre a chi rinunciasse nell’a.s. 2027/28 verrebbe inibito di ottenere incarichi di supplenza da GPS per un solo anno, pur trattandosi del medesimo fatto.

Non è difficile prevedere l’instaurazione di un nuovo contenzioso sul tema.

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