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Graduatorie docenti II e III fascia: i titoli che si possono dichiarare nuovamente

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Molta confusione e cattiva informazione possono creare disorientamento e paura per chi è chiamato ad aggiornare le graduatorie di circolo o Istituto di II e III fascia.

Circolano voci che dichiarare nuovamente il titolo di accesso già dichiarato per il triennio 2014/2020 possa essere motivo di esclusione dalle graduatorie docenti di II e III fascia. Vediamo come stanno realmente le cose, senza creare eccessiva preoccupazione in chi aspira a essere riconfermato in dette graduatorie.

Come specificato nel comma 13 art.4 del Decreto Ministeriale n.374, non dà luogo all’esclusione dalle graduatorie l’aver nuovamente dichiarato titoli già precedentemente dichiarati nei seguenti casi:

a) aspiranti già inseriti nel triennio precedente nelle graduatorie di III fascia e che, per il nuovo triennio, chiedono l’inserimento nella II fascia per effetto del conseguimento dell’abilitazione: in ragione della diversità delle rispettive tabelle di valutazione, gli aspiranti dovranno autocertificare, oltre ai nuovi titoli e servizi, tutti i titoli e servizi dichiarati nei trienni e bienni precedenti;

b) aspiranti appartenenti alle classi di concorso A31 e A32 che intendano iscriversi nelle graduatorie relative alle nuove classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 e che nel triennio precedente erano iscritti nelle graduatorie di Istituto dei Licei Musicali e Coreutici per gli insegnamenti previsti dal piano degli studi di cui alla Tabella E allegata al D.P.R. 15marzo 2010 n. 89. Anche i docenti della classe di concorso A077 di cui al D.M. n. 201/1999, precedentemente iscritti nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, in ragione della diversa Tabella di valutazione approvata con il presente decreto.

c) aspiranti docenti, della II fascia, in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita in uno dei paesi membri dell’Unione Europea e formalmente riconosciuta con decreto dal M.I.U.R. ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE c 2013/55/UE e dell’articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, ove dal decreto ministeriale di riconoscimento dell’equipollenza risulti che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi svolti presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, Cobaslid, ai corsi biennali di II livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale e di strumento, diploma di didattica della musica, tirocinio formativo attivo ai sensi degli articoli 3, comma 3 e 15, comma l, del D.M. n. 249/2010 o ai corsi finalizzati al conseguimento della laurea in scienze della formazione primaria di vecchio e nuovo ordinamento (Art.4 bis comma 1 DM n.374).

d) aspiranti interessati ad utilizzare diversamente titoli o servizi già dichiarati nei bienni/trienni per correggere eventuali errori di valutazione o in favore delle classi di concorso di nuova istituzione;

e) aspiranti inclusi nel precedente triennio in più classi di concorso di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i. che confluiscono in una delle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19/2016 ai fini della valutazione dei punteggi pregressi nella nuova classe di concorso;

f) aspiranti che intendono sostituire il titolo di accesso con altro più favorevole, per la II e/o III fascia.