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I compiti delle Istituzioni sull’inclusione scolastica

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Il nuovo decreto sull’inclusione scolastica per  Stato, le Regioni e gli Enti locali, in particolare l’articolo 3, prevede l’obbligo di garantire il diritto-dovere all’istruzione degli alunni.  

Le modalità del decreto sono riassunte dal Sole 24 Ore.

Se lo Stato deve assegnare, tramite l’amministrazione scolastica, i docenti di sostegno e il personale ausiliario, definire l’organico Ata, tenendo conto della presenza di alunni con disabilità certificata e  l’assegnazione alle scuole paritarie di un contributo economico, alle Regioni compete assicurare la progressiva uniformità su tutta la nazione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza anche attraverso previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati.

Agli Enti locali, competono: l’assegnazione del personale dedicato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica, l’accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali.

 

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In particolare è determinata la garanzia in capo allo Stato (istituzioni scolastiche), alle Regioni (diritto allo studio) e agli Enti locali (erogazione dei sussidi didattici) dell’accessibilità e della fruibilità di strumentazioni tecnologiche e digitali nell’ambito della didattica.

Attraverso questo decreto sono dunque ridefinite le competenze in continuità con quanto previsto dalle norme precedenti.

Come definito dal vigente Titolo V della Costituzione, specifica Il Sole 24 Ore, la norma focalizza quanto spettante allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali sul solco delle normative che disciplinano il supporto all’inclusione scolastica intesa come un elemento concorrente alla realizzazione del “Progetto di vita” della persona disabile.