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Aggiornato il 20.03.2026
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I genitori degli alunni ti insultano sui social? Puoi chiedere il risarcimento. La guida dell’avvocato per i docenti minacciati online

Insulti via chat, minacce via mail, prese in giro sui social. Sono tante le forme di violenza di cui sono oggetto gli insegnanti, che sempre più spesso avvengono in rete. Un mondo che in troppi casi – come raccontato da La Tecnica della Scuola – viene percepito come esente da responsabilità. Così non è, spiega l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico e storico collaboratore della nostra testata. “La naturalezza con cui ormai usiamo gli strumenti telematici porta spesso, purtroppo, a credere che in questi contesti si possa dire e scrivere impunemente ciò che si vuole”, spiega il legale. “Naturalmente non è così. L’ambiente digitale, infatti, non rappresenta un’esimente nel caso in cui si pongano in essere condotte che integrano gli estremi di illecito penale. Si pensi ai reati di minacce, ingiuria o diffamazione, per citare i più ricorrenti”. Anche per questo è importante denunciare, per far sì che tali comportamenti possano essere puniti. Per farlo, esistono anche dei canali ad hoc. Ma andiamo con ordine.

Violenze digitali sui docenti sempre più diffuse

Caudullo chiarisce anzitutto che le segnalazioni di violenze online sui docenti sono sempre più diffuse. “L’ambiente digitale ormai fa parte della nostra vita quotidiana, volenti o nolenti non possiamo più farne a meno”, spiega. “Quello che prima si svolgeva in occasione di incontri, riunioni o telefonate oggi si è trasferito sulle chat di messaggistica o sui social e, purtroppo, anche i comportamenti più disdicevoli si sono ‘digitalizzati'”. I docenti sono “vittime di attacchi anche in ambienti digitali”, che non di rado hanno avuto risvolti giudiziari, “a causa della gravità delle ‘violenze verbali’ rivolte nei confronti di docenti in post sui social o in chat di gruppi di genitori“. Qualche esempio concreto? “Personalmente mi è capitato di ricevere segnalazioni da parte di qualche docente ‘vittima’ di apprezzamenti poco piacevoli in chat di Whatsapp che, però, fortunatamente, si sono risolte in via bonaria“. Non sempre tuttavia è possibile ricomporre la situazione in questo modo. E in quel caso, chi sbaglia può rischiare grosso.

Gli aspetti penali e i possibili risarcimenti civili

Caudullo entra nel dettaglio. “Prima di scrivere qualche commento ‘sopra le righe’ sotto un post di Facebook o Instagram, o prima di utilizzare espressioni addirittura ingiuriose in qualche chat, sarebbe il caso di pensarci bene, perché potrebbero esserci conseguenze penali anche di una certa importanza”. Perché ciò avvenga è fondamentale la“reazione” della parte offesa. “Il soggetto ‘vittima’ di queste attenzioni digitali potrebbe sporgere denuncia in sede penale, fermo restando che potrebbe anche agire in sede civile per il risarcimento dei danni, ad esempio all’immagine”. Per la giurisprudenza, ricorda il legale, “la diffusione di contenuti offensivi sulla reputazione altrui tramite un sito internet o un social network configura il reato di diffamazione aggravata“. Questi mezzi di comunicazione, infatti, “sono considerati a tutti gli effetti come ‘stampa’ o ‘mezzi di pubblicità’, in quanto capaci di raggiungere un numero indefinito di persone”. E proprio questa condizione innesca il reato.

Cosa dice la Cassazione sui video offensivi

Perché quest’ultimo si concretizzi, precisa Caudullo, non è necessario che l’offesa raggiunge una pluralità di destinatari, “ma basta che uno scritto offensivo sia percepito da altri, pur essendo indirizzato a una persona specifica”. Il legale cita la Cassazione, secondo cui la pubblicazione di un video offensivo sui social network “configura sempre il reato di diffamazione aggravata e non quello meno grave di ingiuria, ormai depenalizzato, anche se la persona a cui è indirizzato l’insulto è ‘virtualmente presente'”. In altre parole, prosegue la Suprema Corte, “la semplice possibilità, per la persona offesa, di seguire la diretta e inserire commenti non è sufficiente a creare un contraddittorio immediato o un rapporto diretto con chi offende, né assicura una reale parità tra le parti”. Soltanto un esempio di come la comunicazione via web debba essere considerata reale, soprattutto quando si alzano i toni e si arriva all’insulto.

Le chat di gruppo e il tema della riservatezza

E per quanto riguarda la diffamazione su WhatsApp? Anche in questo caso l’avvocato cita la Cassazione, che in una sua decisione ha precisato come “a differenza del post lesivo pubblicato sulla piattaforma social Facebook, la diffusione del messaggio offensivo tramite chat WhatsApp non determina la perdita di una essenziale connotazione di riservatezza. La ratio dell’aggravante in contestazione va individuata nella particolare diffusività del mezzo utilizzato, sicché l’offesa tende, in virtù delle particolari modalità realizzative, a raggiungere un numero cospicuo e indeterminato di persone […] Gli strumenti di comunicazione digitale non sono tutti uguali e non funzionano tutti nel medesimo modo. In particolare, una chat di Whatsapp è, per le sue caratteristiche ontologiche, uno strumento di comunicazione agevolante, ma ristretto poiché raggiunge esclusivamente i soggetti iscritti alla medesima chat”.

Offese e minacce in chat, chi legge deve denunciare?

A questo punto è naturale chiedersi se chi si trova nelle chat e assiste a questi comportamenti nei confronti degli insegnanti sia tenuto a denunciarli, e se in caso di omissione rischi di essere considerato “complice” dei violenti. Per Caudullo la giurisprudenza in materia è solida. “Qualora si dovessero leggere messaggi offensivi o addirittura violenti nei confronti di qualcuno che si trova all’interno della chat ritengo che non vi sia alcun obbligo di dissociarsi manifestamente“. In altre parole, “non ritengo possa muoversi alcun rimprovero, se non di natura morale, nei confronti di chi non si dissocia pubblicamente”. E nel caso in cui si leggano nella chat di gruppo messaggi a contenuto violento o gravemente minaccioso? In quest’ultima ipotesi, puntualizza l’avvocato, “sebbene non esista un obbligo giuridico di procedere alla denuncia, la stessa è certamente opportuna per prevenire un più grave reato“. A ciascuno la scelta.

L’importanza delle denunce (e le modalità)

Per quanto riguarda i docenti che dovessero scoprire di essere oggetto di violenze in rete, l’invito del legale è a denunciare. “Qualunque soggetto, ivi compresi i docenti, che dovessero venire a conoscenza di essere stati vittima di un ‘attacco’ digitale, sotto forma di messaggi o commenti offensivi, calunniosi o minacciosi, possono fare denuncia all’Autorità giudiziaria per chiedere che l’autore venga perseguito in sede penale o agire in sede civile per chiedere il risarcimento dei danni che ritengono di avere subito”. In alcuni casi specifici ci si può rivolgere a enti ad hoc. Nel caso in cui la condotta illecita dovesse integrare gli estremi dello stalking, per esempio, “la vittima potrebbe rivolgersi allo Sportello anti violenza e stalking attivato Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri al numero 1522, oppure rivolgersi ad una associazione sindacale della scuola che potrà tutelarlo attraverso il proprio ufficio legale”. Violenza virtuale, conseguenze reali, insomma.

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