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I vincitori del concorso 2012 vanno assunti nella stessa regione dove hanno svolto la selezione

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Dopo il Tribunale di Tivoli, anche quello di Torino si pronuncia a favore dei vincitori del concorso 2012 che rivendicano una sede nella propria Regione.

Stavolta, con ordinanza depositata il 12 settembre, è stato infatti il Giudice del lavoro del Tribunale di Torino a dichiarare che i vincitori del concorso 2012 andavano assunti a tempo indeterminato nell’ambito della regione in cui hanno svolto il concorso.

In seguito al piano straordinario di cui alla legge 107/2015, moltissimi docenti vincitori del concorso a cattedre sono stati infatti assunti in fase B fuori dalla regione di svolgimento della procedura concorsuale.

Contestando siffatto meccanismo, un docente ha proposto ricorso al Tribunale del lavoro di Torino, invocando il proprio diritto ad essere assunto nella medesima regione dove aveva svolto e superato il concorso a cattedre.

Accogliendo il ricorso proposto dagli avvocati Dino Caudullo e Salvatore Spataro, il Tribunale di Torino ha condanna il MIUR ad assegnare immediatamente il ricorrente nella medesima regione dove ha vinto il concorso.

In particolare, il Miur aveva eccepito che la pretesa del ricorrente all’assunzione era subordinato alla condizione dell’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza del consiglio dei ministri e non era pertanto un diritto soggettivo perfetto, e che bando di concorso aveva l’esclusiva finalità di indire le procedure concorsuali ma non certo quella di assumere il personale posto, stante che la stipula del contratto a tempo indeterminato era in ogni caso subordinata alla creazione del posto messo a concorso ed alla relativa copertura si spesa.

Il Tribunale di Torino ha però ritenuto non condivisibile siffatta tesi, rilevando che nella stessa premessa del bando si dà atto dell’autorizzazione alle procedure per il reclutamento di 11.542 unità di personale docente, contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2012 registrato alla Corte dei Conti il 24 settembre 2012.

Con l’entrata in vigore della legge 107/15, il Miur doveva quindi necessariamente mettere a disposizione nella fase A (quindi in ambito regionale) i posti spettanti ai vincitori del concorso del 2012 nelle rispettive regioni di concorso posto che il piano straordinario di assunzione implicava di per sé la copertura finanziaria.

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