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La DS nel contratto d’Istituto, con norma illegittima, sottopaga i corsi di recupero?

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Il costo orario dei corsi di recupero organizzati dalle scuole, ai sensi dell’O.M. n° 92/2007, per la preparazione al superamento del debito scolastico è di 50 euro lordi.

Si tratta di un caso che ci viene segnalato da una docente che ci chiede: “La mia Ds può pagare le 15 ore di corso di recupero estivo, che vengono svolte per preparare gli alunni al superamento del debito scolastico, a 35 euro lorde l’ora?

La docente che ci ha posto la precedente domanda, ci fa anche presente che nella contrattazione integrativa d’Istituto della sua scuola, all’art.30 comma 3 è scritto: “Le attività di recupero, ai sensi dell’O.M. n° 92/2007, sono realizzati secondo le indicazioni del Collegio docenti. Il numero di ore programmate viene fissato in questa fase in 360 x €35,00. In itinere tale numero potrà essere modificato in relazione alle necessità emergenti o ad eventuali incrementi economici”.

Pare evidente che la Ds e i firmatari di questa norma contrattuale integrativa d’Istituto abbiano preso un “abbaglio”, in quanto, è ormai cosa risaputa, che le contrattazioni d’Istituto non possono violare le norme scritte nelle leggi o nelle contrattazioni collettive nazionali.

In buona sostanza le attività di recupero per assolvere il debito scolastico in seguito ad una “sospensione del giudizio” devono, e non possono, essere pagati secondo la tabella n.5 allegata al CCNL del 2006/2009.

 

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È utile sapere che le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente. Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione di quelle di recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.

Le misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo dell’Istituzione scolastica sono, come riportato nella tabella n.5 allegata al CCNL scuola, di tre tipologie:

1) Ore aggiuntive per corsi di recupero da liquidare in € 50;

2) Ore aggiuntive di insegnamento da liquidare in € 35;

3) Ore aggiuntive non di insegnamento da liquidare in € 17,50.

Per cui, è del tutto evidente che in tale norma, la contrattazione d’Istituto, se non dovesse essere giustamente modificata, risulterebbe illegittima e penalizzante per i docenti che andranno a svolgere quel tipo di attività.

Si tratta di una illegittimità, dovuta al fatto che si sottopagano le ore di lavoro effettuate per l’insegnamento dei corsi di recupero, e lo si fa arbitrariamente annullando una norma vigente del Contratto Collettivo Nazionale della scuola.